Art. 2. I biglietti vincenti saranno consegnati alla commissione di controllo di cui all'art. 11 del decreto del 10 settembre 2001 e, ai vincitori, sara' rilasciata una copia autenticata dei biglietti medesimi, per consentire, per tutta la durata della lotteria, la partecipazione ai premi previsti dagli articoli 5 e 9 del citato decreto del 10 settembre 2001. Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2001 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 361