Art. 2.
  I   biglietti  vincenti  saranno  consegnati  alla  commissione  di
controllo  di cui all'art. 11 del decreto del 10 settembre 2001 e, ai
vincitori,  sara'  rilasciata  una  copia  autenticata  dei biglietti
medesimi,  per  consentire,  per  tutta  la durata della lotteria, la
partecipazione  ai  premi  previsti  dagli  articoli 5 e 9 del citato
decreto del 10 settembre 2001.
  Il  presente  decreto  sara'  registrato  alla  Corte  dei  conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 2001
                                       Il direttore generale: Cutrupi
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  19 dicembre  2001 Ufficio di
controllo  sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia
e finanze, foglio n. 361