Art. 4.
  Il   presente  decreto  ha  validita'  fino  a  quando  la  regione
Friuli-Venezia  Giulia  non adottera' le determinazioni di competenza
ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91 e puo'
essere  revocato  in  qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in
tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.