L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 17 dicembre 2001,
  Premesso che:
    ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorita'
28  dicembre  2000,  n.  237  (di  seguito: deliberazione n. 237/00),
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  4  del  5  gennaio  2001,  come modificata ed
integrata  dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di
seguito:  deliberazione  n.  58/01),  e'  istituito  un  fondo per la
compensazione  temporanea  di  costi  elevati  di  distribuzione  con
decorrenza dal 1 luglio 2001 (di seguito: Fondo di compensazione);
    ai  sensi  dell'art.  5,  comma 2, della deliberazione n. 237/00,
l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico
degli  ambiti  tariffari  diversi  da  quelli  a  costo elevato, come
percentuale  uniforme  del  costo  di  distribuzione  riconosciuto in
misura non superiore al due per cento;
    l'art.  4  della  deliberazione  n. 58/01 prevede che il Fondo di
compensazione  sia  amministrato  dall'Autorita'  avvalendosi, per le
procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto
bancario;
  Visti:
    la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995), in particolare l'art. 3, comma 1;
    il  decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164, di attuazione
della  direttiva  n.  98/30/CE  recante  norme  comuni per il mercato
interno  del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
    la deliberazione n. 237/00;
    la deliberazione n. 58/01;
  Considerato   che   l'istituzione   del   Fondo   di  compensazione
costituisce una novita' nel settore del gas e, conseguentemente, pone
la   necessita'   di   valutare  la  funzionalita'  della  disciplina
organizzativa  e  sostanziale  di detto Fondo in considerazione delle
evidenze  che  emergeranno  dalla fase di prima attuazione al fine di
apportare  le modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle
specifiche esigenze del settore;
  Ritenuto che:
    anche  al  fine  di  disporre  di  tutti gli elementi necessari a
definire  i contenuti dell'incarico richiamato nel terzo alinea della
premessa,   sia  opportuno  che,  in  una  prima  fase  sperimentale,
l'Autorita', ai fini dell'amministrazione del Fondo, si avvalga della
Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stante
la  consolidata  esperienza  da  questa  maturata  nella  gestione di
analoghe attivita' nel settore dell'energia elettrica;
    ai  fini di cui al precedente alinea, sia necessario istituire un
apposito  conto presso la Cassa allo scopo di permettere versamenti e
prelievi  in  relazione ai riconoscimenti di costo previsti dall'art.
3, commi 2 e 3, della deliberazione n. 58/01;

                              Delibera:
                               Art. 1.

                             Definizioni

  Ai fini del provvedimento:
    a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    b) Cassa  del  conguaglio  e'  la Cassa conguaglio per il settore
elettrico;
    c) deliberazione  n.  58/01 e' la deliberazione 13 marzo 2001, n.
58/01;
    d) fondo  di  compensazione  e'  il  fondo  per  la compensazione
temporanea  di  costi  di  distribuzione  del  gas di cui all'art. 5,
comma 1,  della  deliberazione  28  dicembre  2000,  n.  237/00, come
modificata e integrata dalla deliberazione n. 58/01.