Art. 2. Affidamento in via transitoria alla Cassa conguaglio della gestione del fondo di compensazione 2.1. Per un periodo di un anno decorrente dal 1 aprile 2002, l'Autorita', ai fini all'amministrazione del fondo di compensazione, si avvale della Cassa conguaglio quanto alle attivita' di gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi. A tale fine la Cassa conguaglio definisce, entro il termine di cui al presente comma, le modalita' operative in base alle quali gli esercenti effettuano i versamenti sul conto di cui al comma 2.2. 2.2. Al fine di gestire le disponibilita' di pertinenza del fondo di compensazione, e' istituito presso la Cassa conguaglio il conto per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas.