Art. 2.

Affidamento  in  via transitoria alla Cassa conguaglio della gestione
                     del fondo di compensazione

  2.1. Per  un  periodo  di  un  anno  decorrente  dal 1 aprile 2002,
l'Autorita',  ai fini all'amministrazione del fondo di compensazione,
si  avvale  della  Cassa conguaglio quanto alle attivita' di gestione
delle  procedure  di riscossione ed erogazione dei contributi. A tale
fine  la  Cassa  conguaglio  definisce,  entro  il  termine di cui al
presente  comma,  le  modalita'  operative  in  base  alle  quali gli
esercenti effettuano i versamenti sul conto di cui al comma 2.2.
  2.2. Al  fine  di gestire le disponibilita' di pertinenza del fondo
di  compensazione,  e'  istituito presso la Cassa conguaglio il conto
per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del
gas.