Art. 3. A seguito dell'approvazione del citato programma di crisi aziendale intervenuta con il predetto decreto ministeriale datato 5 novembre 2001 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceit Impianti S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino (Chieti), unita' di Ancarano (Teramo), per un massimo di dieci unita' lavorative, Ancona per un massimo di ventuno unita' lavorative, Bassano del Grappa (Vicenza), per un massimo di nove unita' lavorative, Fermo (Ascoli Piceno), per un massimo di dieci unita' lavorative, Macerata per un massimo di venticinque unita' lavorative, Trento per un massimo di quarataquattro unita' lavorative, Treviso per un massimo di nove unita' lavorative, Verona per un massimo di ventisei unita' lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 23 luglio 2001. Istanza presentata il 22 febbraio 2001 con decorrenza 1 gennaio 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2001 Il direttore generale: Daddi