Art. 3.

  A seguito dell'approvazione del citato programma di crisi aziendale
intervenuta  con  il  predetto decreto ministeriale datato 5 novembre
2001  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Ceit  Impianti  S.r.l.  con  sede  in  San Giovanni Teatino (Chieti),
unita'   di  Ancarano  (Teramo),  per  un  massimo  di  dieci  unita'
lavorative,  Ancona  per  un  massimo  di  ventuno unita' lavorative,
Bassano   del  Grappa  (Vicenza),  per  un  massimo  di  nove  unita'
lavorative,  Fermo  (Ascoli  Piceno),  per un massimo di dieci unita'
lavorative, Macerata per un massimo di venticinque unita' lavorative,
Trento  per  un  massimo di quarataquattro unita' lavorative, Treviso
per  un  massimo  di nove unita' lavorative, Verona per un massimo di
ventisei  unita'  lavorative,  per  il  periodo dal 1 gennaio 2001 al
23 luglio 2001.
  Istanza  presentata  il  22 febbraio  2001 con decorrenza 1 gennaio
2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,   verifica   il   rispetto   del   limite  massimo  di
trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente
normativa,  con  particolare  riferimento ai periodi di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi