Art. 3.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 2, e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 20 novembre
2000 al 19 maggio 2001;
  Unita' produttive:
    Carini (Palermo) per un massimo di 7 unita' lavorative;
    Matera per un massimo di 17 unita' lavorative;
    Pozzuoli (Napoli) per un massimo di 32 unita' lavorative;
    Reggio Calabria per un massimo di 7 unita' lavorative.
  Istanza  presentata  il 21 dicembre 2000 con decorrenza 20 novembre
2000.
  L'Istituto   nazionale   previdenza  sociale,  ad  eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi