Art. 3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 maggio 2001; Unita' produttive: Carini (Palermo) per un massimo di 7 unita' lavorative; Matera per un massimo di 17 unita' lavorative; Pozzuoli (Napoli) per un massimo di 32 unita' lavorative; Reggio Calabria per un massimo di 7 unita' lavorative. Istanza presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 20 novembre 2000. L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2001 Il direttore generale: Daddi