Art. 4. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, e' prorogato per il periodo dal 2 settembre 2000 al 1 marzo 2001, unita' di Napoli, per un massimo di 31 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza 2 settembre 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2001 Il direttore generale: Daddi