Art. 2. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, e' prorogata dal 1 maggio 2001 al 31 ottobre 2001, per un massimo di 21 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1 novembre 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2001 Il direttore generale: Daddi