Art. 2.
  La  corresponsione  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  e'  prorogata  dal 1 maggio 2001 al
31 ottobre 2001, per un massimo di 21 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1
novembre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi