L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 dicembre 2001;
  Premesso che:
    con  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di seguito: l'Autorita) n. 205/99, recante la definizione delle
tariffe    di    cessione   dell'energia   elettrica   alle   imprese
distributrici,  per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la
definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia
elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti
del  mercato  vincolato,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235
(di  seguito:  deliberazione n. 205/1999) l'Autorita' ha determinato,
tra  l'altro,  per  l'anno  2000,  il  prezzo  dell'energia elettrica
all'ingrosso destinata al mercato vincolato;
    la  decisione  di  cui al precedente alinea e' stata adottata per
apprestare le necessarie garanzie per i clienti del mercato vincolato
nel  periodo  necessario  al consolidamento delle misure previste dal
decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79/1999, (di seguito: decreto
legislativo  n.  79/1999)  anche  al  fine  di creare un assetto che,
prevenendo  l'esercizio  di potere di mercato da parte dell'operatore
in   posizione  dominante  nella  produzione  di  energia  elettrica,
consenta  il  formarsi  di  prezzi  efficienti dell'energia elettrica
all'ingrosso;
    al  fine  del  consolidamento  dell'assetto  di cui al precedente
alinea  sarebbe  stato  necessario,  almeno, il perfezionamento delle
procedure  per la cessione di capacita' produttiva da parte dell'Enel
S.p.a.  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 79/1999,
l'assunzione  da  parte  della  societa'  Acquirente unico S.p.a. (di
seguito:  Acquirente unico) della funzione di Garante della fornitura
ai   clienti   del  mercato  vincolato  sulla  base  delle  direttive
dell'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo n.
79/1999  e l'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui
all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
    non  vi  sono  elementi che consentano di prevedere che nell'anno
2002  si  consolidino  tutte  le  condizioni di assetto indicate come
minime e necessarie al precedente alinea;
    con delibera 22 novembre 2001, n. 272/01 (di seguito: delibera n.
272/01), l'Autorita' ha avviato un procedimento per la determinazione
dei  prezzi  dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti
del mercato vincolato;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19  dicembre  1996  concernente  norme  comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto 26 gennaio 2000;
    il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale dei prezzi 12
luglio  1989,  n.  15,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento Cip
n. 15/89);
    il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale dei prezzi 14
novembre  1990,  n.  34,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip
n. 34/90);
    il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale dei prezzi 29
aprile  1992,  n.  6,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  -  n. 170 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip
n. 6/92);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  11 maggio  1999,  n.  61/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 15
luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  8  giugno  1999,  n.  81/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8
luglio 1999;
    la deliberazione n. 205/99;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  3 agosto  2000,  n.  145/00,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12
settembre 2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 238/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
5 gennaio  2001 - supplemento ordinario (di seguito: deliberazione n.
238/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 246/00,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 25
gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 246/00);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  5  giugno  2001,  n.  122/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 154 del
5 luglio 2001 (di seguito deliberazione n. 122/01);
    la  delibera  dell'Autorita'  26  settembre  2001,  n. 211/01 (di
seguito: delibera n. 211/01);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,  di  misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato
nell'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001,
n.  262/01  in  corso  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di
seguito: testo integrato);
    la delibera n. 272/01;
  Considerato che:
    il   prezzo  dell'energia  elettrica  all'ingrosso  destinata  ai
clienti  del  mercato  vincolato per l'anno 2000 e' stato determinato
con  riferimento  ai  costi  effettivi  medi  nazionali di produzione
dell'energia elettrica relativi al 1997;
    con la deliberazione n. 238/00 l'Autorita', in considerazione del
fatto  che  le  condizioni  di  assetto  indicate  in premessa non si
sarebbero  consolidate  nel  corso  dell'anno  2001, ha determinato i
prezzi  dell'energia  elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del
mercato vincolato per l'anno 2001;
    la  suddetta  determinazione  e'  stata adottata riducendo di una
percentuale  pari  al  20%  le  componenti  del  prezzo  dell'energia
elettrica  all'ingrosso  a  copertura  dei  costi fissi di produzione
definite con la deliberazione n. 205/99;
    la  riduzione  di  cui  al  precedente  alinea e' stata decisa in
relazione   agli   elementi   desunti  dall'istruttoria  propedeutica
all'adozione  della  deliberazione  n.  81/99 nell'ambito della quale
rilevazioni   di   mercato,  avvalorate  anche  da  dati  forniti  da
qualificati    produttori    nazionali    ed   esteri   del   settore
elettromeccanico,  relative  ai  costi  di  investimento  di un ciclo
combinato  a  gas  di nuova tecnologia, hanno indicato un costo fisso
unitario di produzione sensibilmente inferiore al livello medio delle
componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura
dei costi fissi di produzione, definite nella deliberazione n. 205/99
con riferimento all'anno 2000;
    in  particolare, l'Autorita', al fine di assicurare la necessaria
gradualita'  nel  processo  di  avvicinamento dei prezzi dell'energia
elettrica  all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato al
livello  di  prezzi  compatibile  con  un  sistema  delle  offerte di
acquisto e di vendita dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente,
ha  definito  una  riduzione  della  componente a copertura dei costi
fissi  di produzione, rispetto al livello determinato per l'anno 2000
con  la  deliberazione n. 205/00, inferiore alla percentuale indicata
dagli esiti dell'istruttoria di cui al precedente alinea;
    la  riduzione  del  prezzo  dell'energia  elettrica  all'ingrosso
destinata  ai  clienti del mercato vincolato, comunque, non determina
alterazioni dell'equilibrio economico finanziario degli esercenti dal
momento  che  con  decorrenza  dal  1 gennaio 2000, per un periodo di
sette  anni,  e'  operativo il regime di reintegrazione, alle imprese
che  alla  data  del  19  febbraio  1997  svolgevano  il  servizio di
distribuzione dell'energia elettrica producendo, in tutto o in parte,
l'energia   elettrica   distribuita,   della   quota  dei  costi  non
recuperabili   a  seguito  dell'attuazione  della  direttiva  europea
96/92/CE;
    il  tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia, con
sentenza n. 5288/01 del 31 luglio 2001, ha annullato la deliberazione
n.  238/00  nella  parte  in  cui  ha definito il prezzo dell'energia
elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato dal
momento  che la determinazione per l'anno 2001 non e' stata preceduta
dalla  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  e  non  e'  stata
sufficientemente  preparata  sul  piano istruttorio in relazione alla
definizione  della  percentuale di riduzione; e che in detta sentenza
e'   stata  comunque  espressamente  riconosciuta  la  legittimazione
dell'Autorita'   a   regolare   il   prezzo   dell'energia  elettrica
all'ingrosso  destinata  ai clienti del mercato vincolato nei termini
indicati in premessa;
    avverso  la  sentenza  di cui al precedente alinea l'Autorita' ha
assunto,  con la delibera n. 211/01, la decisione di proporre appello
e che il giudizio instauratosi in conseguenza di tale atto propulsivo
avra' esito nel corso dell'anno 2002;
    i   dati   a  disposizione  dell'Autorita'  evidenziano  che  gli
esercenti   nell'anno  2001  hanno  di  fatto  applicato,  in  attesa
dell'esito  del  giudizio  di  cui  al  precedente  alinea, il prezzo
dell'energia  elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato
vincolato definito dall'Autorita' con la deliberazione n. 238/00;
  Considerato che:
    dal  1  gennaio  2001  la  valorizzazione  unitaria  dell'energia
elettrica  prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per
il  mercato vincolato e' aumentata in seguito alla soppressione della
parte  B  della  tariffa  ed  al  conseguente riconoscimento a questa
energia   della   componente   del   prezzo   dell'energia  elettrica
all'ingrosso a copertura dei costi di combustibile;
    la   compensazione   della  maggior  valorizzazione  dell'energia
elettrica  prodotta  da  impianti  di  cui  all'art.  3, comma 3, del
decreto  26  gennaio  2000  e' determinata in modo tale da consentire
agli  impianti idroelettrici e geotermoelettrici ad essa assoggettati
la copertura dei costi fissi unitari di impianto;
    ai   fini   della  determinazione  per  l'anno  2002  dei  prezzi
dell'energia  elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato
vincolato e' stato avviato con delibera n. 272/01 un procedimento per
l'analisi  dei  costi  di  generazione  relativamente  agli  impianti
alimentati da combustibili fossili convenzionali;
    nell'ambito  del  procedimento  di cui all'alinea precedente sono
state  richieste  con  riferimento  all'anno 2000, relativamente alle
imprese  che,  ai sensi delle deliberazioni n. 145/00, n. 246/00 e n.
122/01,  hanno  differito  la  decorrenza delle norme contenute dalla
deliberazione  n.  61/99,  informazioni  patrimoniali  ed  economiche
riferite  all'attivita'  di  produzione,  distinta per comparti, e al
totale  dei  servizi  comuni,  con riferimento alle poste di cui alla
voce  B)  Immobilizzazioni  dello  schema previsto dall'art. 2424 del
codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, comma 1 della
deliberazione n. 61/99, nonche' alle poste di cui alle voci A) Valore
della  produzione  e  B) Costi della produzione dello schema previsto
dall'art.   2425   del   codice   civile,   integrate  come  indicato
nell'allegato 3, comma 2, della deliberazione n. 61/99;
    ai  principali  produttori  sono  stati  richiesti dati tecnici e
informazioni  patrimoniali  ed  economiche  relative all'attivita' di
produzione  di energia elettrica nell'anno 2000, che e' l'ultimo anno
per il quale sono disponibili dati consuntivi;
    nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 272/01, sono
state   inoltre   richieste   informazioni  relative  a  progetti  di
investimento,  in  programma  o  gia'  realizzati,  per  aumentare  o
riqualificare  la  capacita' termoelettrica disponibile, nonche' dati
tecnici   di   produzione   (tra  cui  potenza,  produzione,  ore  di
manutenzione) relativi agli anni 1999, 2000 e 2001;
    quanto  indicato  ai  precedenti  alinea del presente considerato
comporti    un    rafforzamento    dell'analisi   propedeutica   alla
determinazione   del   prezzo   dell'energia  elettrica  all'ingrosso
destinata  ai  clienti  del  mercato vincolato nel senso indicato dal
tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia  nella sopra
richiamata sentenza;
  Ritenuto che:
    non  essendo  entrato in operativita' il sistema delle offerte di
acquisto  e  vendita  dell'energia  elettrica  nei tempi previsti dal
decreto n. 79/1999 e, non avendo ancora l'Acquirente unico assunto la
funzione  di  Garante  della  fornitura  dei  clienti  vincolati, sia
opportuno     definire     i     prezzi     dell'energia    elettrica
all'ingrossodestinata  al mercato vincolato ad un livello compatibile
con  un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente, quale
quello previsto a partire dal 1 gennaio 2001, dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999;
    la   remunerazione   complessivamente   ottenuta   dalle  imprese
produttrici  per l'attivita' di produzione dell'energia elettrica per
il  mercato  vincolato  debba  essere tale da consentire l'equilibrio
economico  finanziario  delle medesime imprese, tenendo conto sia del
regime  di reintegrazione, alle imprese che alla data del 19 febbraio
1997  svolgevano  il servizio di distribuzione dell'energia elettrica
producendo,  in  tutto  o  in  parte l'energia elettrica distribuita,
della  quota  dei  costi  non  recuperabili a seguito dell'attuazione
della  direttiva  96/92/CE  che  della  compensazione  della maggiore
valorizzazione  della  produzione  idroelettrica  e geotermoelettrica
previsti dal decreto 26 gennaio 2000;
    sia opportuno che la componente del prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso   a   copertura   dei  costi  fissi  di  produzione  sia
determinata  con  riferimento a costi di produzione riconosciuti agli
impianti termoelettrici, ed a livelli di produzione di riferimento;
    i  costi  di  cui al precedente alinea debbano essere determinati
sulla base dei piu' recenti dati economici e patrimoniali certificati
disponibili  all'Autorita'  e con riferimento alle principali imprese
produttrici la cui produzione e' almeno in parte destinata ai clienti
del mercato vincolato;
    ai   fini   della   determinazione   dei   costi   di  produzione
riconosciuti,  i  dati  economici e patrimoniali di cui al precedente
alinea  debbano  essere aggiornati applicando, in ciascuno degli anni
trascorsi  tra  l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno per il
quale  si  stanno determinando i costi di produzione riconosciuti, il
tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  e  impiegati  e  il  tasso di riduzione annuale dei costi
unitari  riconosciuti  pari  a quello previsto dall'art. 54 del testo
integrato  per  i  parametri  RR,  nonche' considerando l'aumento dei
costi  di  generazione rispetto all'anno precedente determinato dalla
previsione  da  parte  del  testo  integrato  di corrispettivi per il
servizio  di trasporto a carico degli impianti di produzione a valere
dal 1 gennaio 2002;
    poiche'  il meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di cui
al precedente alinea assicura la reintegrazione della quota dei costi
fissi di produzione non recuperabili a seguito di perdita di quote di
mercato   conseguenti  all'attuazione  della  direttiva  96/92/CE,  i
livelli  di  produzione di riferimento debbano essere determinati con
riferimento   a   quote   di   mercato   prevedibili  in  assenza  di
liberalizzazione   e  con  riferimento  agli  impianti  i  cui  costi
concorrono alla determinazione dei costi di produzione riconosciuti;
    coerentemente,  i  livelli  di produzione di riferimento relativi
all'anno  2002  debbano  essere calcolati incrementando la produzione
termoelettrica   effettiva   realizzata  dagli  impianti  di  cui  al
precedente alinea nell'anno di apertura del mercato alla concorrenza,
che  e'  il  1997,  in  misura pari all'incremento che avrebbe potuto
realizzarsi  se  l'aumento  di  domanda fosse stato coperto, al netto
degli incrementi della produzione di impianti ammessi a contributi ai
sensi  dei  provvedimenti  Cip n. 15/89, Cip n. 34/90 e Cip n. 6/92 e
successive  modificazioni ed integrazioni nonche' delle importazioni,
dalla  produzione  termoelettrica realizzata dagli impianti di cui al
precedente alinea;
    sia opportuno mantenere una articolazione per fascia oraria della
componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura
dei  costi  fissi di produzione analoga a quella prevista all'art. 2,
comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99;

                              Delibera:
                               Art. 1.

Definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno
                                2002
  1.1.  Il  valore  della  componente  a copertura dei costi fissi di
produzione  di  energia  elettrica,  di cui al comma 26.1, lettera a)
dell'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01,
come   modificato   dalla   deliberazione  della  medesima  Autorita'
15 novembre  2001,  n. 262/01 e' fissato nella tabella 1, allegata al
presente provvedimento.