Allegato MODIFICAZIONI AL DECRETO 14 GENNAIO 2000, n. 015446 - REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. All'art. 3 (Articolazioni degli istituti). Al comma 1, sopprimere le parole: "e di spesa". Al comma 3, dopo le parole "sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'Istituto" aggiungere le seguenti parole: ", cui e' riconosciuta autonomia di spesa,". All'art. 12 (Composizione e procedure di formazione). Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: "i ricercatori e i tecnologi associati di cui al successivo art. 15 non possono essere eletti in numero superiore ad un terzo della rappresentanza elettiva di cui alla presente lettera". All'art. 16 (Diritti e doveri). Al comma 1, dopo le parole "comitato di istituto", aggiungere le seguenti parole: "nei limiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), e". All'art. 27 (Revisione straordinaria della rete scientifica. Norme transitorie). Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti: "2. In sede di prima applicazione: a) le sezioni territorialmente distinte degli istituti sono individuate nell'atto costitutivo; b) entro trenta giorni dalla data di costituzione del nuovo Istituto sono avviate le procedure per la nomina del direttore; c) entro trenta giorni dal suo insediamento il nuovo direttore propone al consiglio direttivo la nomina dei responsabili delle sezioni territorialmente distinte gia' individuate nell'atto costitutivo e avvia le procedure di elezione delle componenti del comitato di istituto di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e d); d) entro i successivi trenta giorni il direttore, sentito il comitato di istituto composto dai responsabili delle sezioni territorialmente distinte e dai componenti elettivi di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e d), costituisce le eventuali ulteriori sezioni di ricerca o le strutture tecniche di servizio e nomina i relativi responsabili; e) il comitato di istituto, a partire dalla data di costituzione nella composizione prevista dall'art. 12, comma 1, con la nomina di tutti i responsabili di sezione, ovvero con l'elezione dei loro rappresentanti, assume tutti i compiti di cui al presente regolamento. 3. A partire dalla data di cui al comma 2, lettera e), per l'Istituto si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, ivi compresa l'attivazione del Consiglio scientifico, secondo le nuove procedure di nomina, e la possibilita' di associare ricercatori presso l'Istituto. 4. I ricercatori e professori universitari formalmente assegnati ai centri di studio nell'ambito delle rispettive convenzioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano assegnati ai centri fino alla revisione di cui all'art. 26. Tali ricercatori e professori universitari, in seguito alla revisione, possono essere associati, a domanda, presso i nuovi istituti che accorpino centri di studio cui e' conservata la precedente unita' organizzativa e di ricerca, anche nel caso in cui non siano state ancora stipulate le convenzioni di cui all'art. 19. Sulla domanda decide il nuovo direttore, dopo aver verificato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 15, comma 1. L'associazione puo' avere una durata non superiore a due anni e da' diritto di elettorato attivo e passivo per il comitato di istituto, nei limiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), e di nomina a responsabile di sezione".