(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato


  MODIFICAZIONI  AL  DECRETO 14 GENNAIO 2000, n. 015446 - REGOLAMENTO
SULL'ISTITUZIONE  ED  IL  FUNZIONAMENTO  DEGLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO
                      NAZIONALE DELLE RICERCHE.

    All'art. 3 (Articolazioni degli istituti).
    Al comma 1, sopprimere le parole: "e di spesa".
    Al  comma  3,  dopo  le parole "sezioni territorialmente distinte
dalla  sede  dell'Istituto"  aggiungere le seguenti parole: ", cui e'
riconosciuta autonomia di spesa,".
    All'art. 12 (Composizione e procedure di formazione).
    Al  comma  1,  lettera  b),  aggiungere  il  seguente periodo: "i
ricercatori  e i tecnologi associati di cui al successivo art. 15 non
possono   essere  eletti  in  numero  superiore  ad  un  terzo  della
rappresentanza elettiva di cui alla presente lettera".
    All'art. 16 (Diritti e doveri).
    Al  comma 1, dopo le parole "comitato di istituto", aggiungere le
seguenti parole: "nei limiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b),
e".
    All'art.  27  (Revisione  straordinaria  della  rete scientifica.
Norme transitorie).
    Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
    "2. In sede di prima applicazione:
      a)  le  sezioni  territorialmente  distinte degli istituti sono
individuate nell'atto costitutivo;
      b)  entro  trenta  giorni  dalla data di costituzione del nuovo
Istituto sono avviate le procedure per la nomina del direttore;
      c)  entro trenta giorni dal suo insediamento il nuovo direttore
propone  al  consiglio  direttivo  la  nomina  dei responsabili delle
sezioni   territorialmente   distinte   gia'   individuate  nell'atto
costitutivo  e  avvia  le  procedure di elezione delle componenti del
comitato di istituto di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e d);
      d)  entro  i  successivi trenta giorni il direttore, sentito il
comitato   di   istituto  composto  dai  responsabili  delle  sezioni
territorialmente  distinte  e dai componenti elettivi di cui all'art.
12,  comma 1,  lettere  b)  e  d), costituisce le eventuali ulteriori
sezioni  di  ricerca  o  le strutture tecniche di servizio e nomina i
relativi responsabili;
        e)   il  comitato  di  istituto,  a  partire  dalla  data  di
costituzione  nella  composizione prevista dall'art. 12, comma 1, con
la  nomina  di tutti i responsabili di sezione, ovvero con l'elezione
dei  loro  rappresentanti,  assume tutti i compiti di cui al presente
regolamento.
    3.  A  partire  dalla  data  di  cui  al comma 2, lettera e), per
l'Istituto  si  applicano  tutte  le  disposizioni di cui al presente
regolamento,  ivi  compresa  l'attivazione del Consiglio scientifico,
secondo  le nuove procedure di nomina, e la possibilita' di associare
ricercatori presso l'Istituto.
    4.  I ricercatori e professori universitari formalmente assegnati
ai  centri  di  studio  nell'ambito delle rispettive convenzioni alla
data  di entrata in vigore del presente regolamento restano assegnati
ai  centri fino alla revisione di cui all'art. 26. Tali ricercatori e
professori  universitari,  in  seguito alla revisione, possono essere
associati, a domanda, presso i nuovi istituti che accorpino centri di
studio  cui  e'  conservata  la  precedente unita' organizzativa e di
ricerca,  anche  nel  caso in cui non siano state ancora stipulate le
convenzioni  di  cui  all'art.  19.  Sulla  domanda  decide  il nuovo
direttore,  dopo  aver  verificato l'esistenza dei presupposti di cui
all'art.  15,  comma  1.  L'associazione  puo'  avere  una durata non
superiore a due anni e da' diritto di elettorato attivo e passivo per
il  comitato  di  istituto,  nei  limiti di cui all'art. 12, comma 1,
lettera b), e di nomina a responsabile di sezione".