IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

     Visto   il   testo   unico   delle  leggi  sull'esercizio  delle
assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  concernente  il regolamento di riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  e  generale  del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373, sulla
razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  31  della  citata legge n.
990/1969  e  dell'art.  43  del  relativo  regolamento di esecuzione,
occorre  determinare  per l'anno 2002 la misura del contributo dovuto
alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. -
gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada",   da   ciascuna   impresa  autorizzata  all'esercizio  delle
assicurazioni  della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  l'art.  45,  comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dal  titolo  "Misure  di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo"  che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di
cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada" per l'anno 2000, approvato dal consiglio
di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 23 ottobre 2001;
  Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 18 dicembre
2001,  concernente  la  determinazione  della  misura  degli oneri di
gestione per l'esercizio 2002;
  Vista  la  lettera  n.  163633  del  19  dicembre 2001 con la quale
l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da
versare  al  predetto  Fondo per l'anno 2002 possa essere determinata
nella misura del 3%;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del
rendiconto  anzidetto  e dei prevedibili impegni per l'anno in corso,
di  determinare  per  l'anno  2002 l'aliquota nella misura del 3% dei
premi incassati al netto degli oneri di gestione;
                              Decreta:
                               Art 1.

  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno  2002  alla  CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  S.p.a.  -  gestione  autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime  della  strada" e' determinato nella misura del tre per cento
dei  premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione
per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP -
Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, in data 18 dicembre 2001, nelle premesse citato.