Art. 2.
    Oggetto  dell'aiuto  sono  esclusivamente  le  patate  comuni  da
consumo  di  qualita' sana leale e mercantile avente per destinazione
l'uso  umano  diretto  con  esclusione della destinazione industriale
nell'ambito  dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate
da  seme,  prodotte  in  Italia  nella  campagna  2001; conservate in
magazzini  frigoriferi  tecnologicamente attrezzati o comunque dotati
di  sistemi  di  circolazione  forzata  dell'aria, di controllo della
temperatura  e  dell'ambiente  onde  garantire  il mantenimento delle
caratteristiche  qualitative  intrinseche del prodotto; ripartiti per
regione  o  provincia  autonoma,  secondo i quantitativi che verranno
stabiliti  in  accordo  con  le  Unioni nazionali, tenuto conto della
reale   possibilita'   di   stoccaggio   in   magazzini   aventi   le
caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.
    Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da
consumo  e' stabilito per un importo massimo di lire 14.000 tonn/mese
euro 7.23 e per un periodo massimo di quattro mesi.
    Il  contributo  mensile  definitivo verra' stabilito dal MIPAF al
termine   della   presentazione  delle  domande  tenuto  conto  della
quantita'    effettivamente   ammassata   per   cui   i   beneficiari
dell'intervento   dovranno   presentare   tutta   la   documentazione
necessaria   per   l'erogazione  del  contributo  tramite  le  Unioni
nazionali  di  appartenenza  perentoriamente  entro  e  non  oltre il
30 giugno 2002, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.
    Qualora  il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14.000
tonn/mese euro 7.23 (riferito al prodotto frigoconservato) e il MIPAF
risulti  impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo
sara' proporzionalmente ridotto.
    Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso
di  prodotto  conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone
con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del
20%.
    Vengono  inoltre  rese  obbligatorie  le  seguenti  modalita'  di
svincolo.
    Al  termine  del secondo mese, la quantita' inizialmente stoccata
si  ridurra'  automaticamente  del  15%,  una ulteriore quota del 35%
verra' svincolata nelle stesse modalita' al termine del terzo mese.
    Per   svincoli   superiori   ai   parametri   previsti  in  forma
obbligatoria,  il beneficiario dell'intervento comunichera' al MIPAF,
a mezzo telefax, i quantitativi aggiuntivi.