Art. 3.
    Beneficiari   finali   dell'intervento   promosso   dalle  Unioni
nazionali  di  appartenenza  sono  le  associazioni dei produttori di
patate  riconosciute  per il prodotto ottenuto dai soci nella regione
di  competenza  o da altri associati (cooperative o consorzi) ubicati
in  regioni  dove  non esistono associazioni dei produttori di patate
riconosciute.
    I  beneficiari  che  intendono  ottenere l'aiuto al magazzinaggio
debbono   rivolgere   al   MIPAF   tramite  le  Unioni  nazionali  di
appartenenza,  previ gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da
parte  del  competente  organismo  regionale  di  controllo, apposita
istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.
    Al  termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore e' tenuto pena
la  decadenza  dell'aiuto,  a  richiedere  all'autorita' regionale il
controllo delle eventuali quantita' di patate residue.
    L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:
      a) per  le  persone  fisiche:  nome,  cognome,  luogo e data di
nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi:
denominazione,   ragione  sociale  e  sede  della  persona  giuridica
dell'ente associativo, nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita
e qualifica del legale rappresentante;
      b) ubicazione  e  capacita' dei magazzini di deposito destinati
all'ammasso:  denominazione  dei  medesimi  impianti; caratteristiche
tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del
prodotto; modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo
di  rendere  identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare
il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;
      c) precisazione  del  quantitativo  di patate comuni da consumo
costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;
      d) dichiarazione  del  richiedente  che  dette patate comuni da
consumo  sono di sua esclusiva proprieta' o disponibilita' dei propri
associati;
      e) dichiarazione  di  impegno  di ammasso con indicazione della
decorrenza;
      f) data   e   sottoscrizione  autenticata  e/o  autocertificata
dell'istanza.
    Il  quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza
ammonta, di norma, a 1.000 tonnellate.
    Le  associazioni  dei produttori d'intesa con le regioni potranno
definire  le  quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino
di stoccaggio.
    Ciascuna  istanza  deve  riguardare patate da consumo prodotte in
una sola regione o provincia autonoma e regioni limitrofe.
    L'istanza  deve  essere  corredata da una attestazione redatta da
associazioni  dei  produttori  di  patate  riconosciute alle quali si
aderisce  o  dalle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori
di   patate   riconosciute,   comprovante  che  il  prodotto  oggetto
dell'istanza  e' la patata comune da consumo di qualita' sana leale e
mercantile,  prodotta  dal  richiedente  nella  regione  o  provincia
autonoma indicata in domanda, nella campagna 2001.
    L'esatta  provenienza  delle  patate  oggetto della domanda sara'
accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure
mediante  idonea  dichiarazione  della  cooperativa  agricola  che ha
fornito  il  seme,  tale  documentazione dovra' essere conservata dal
soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del
presente  articolo,  per  essere  esibita al MIPAF, tramite le Unioni
nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta.