Art. 4.
    L'organismo  regionale  di  controllo  che  ha ricevuto l'istanza
prevista  al  precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare
la   corrispondenza   di  tutti  i  dati  dichiarati  nella  domanda,
accertando   in   particolare,  le  generalita'  e  la  qualita'  del
dichiarante,  l'ubicazione,  l'idoneita' e la capacita' del magazzino
di   deposito,   i   quantitativi   di   patate   comuni  da  consumo
immagazzinate,  la  data di completamento delle operazioni di ammasso
del  prodotto  oggetto  della  richiesta  di  aiuto  e la campagna di
produzione.
    In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale
di  controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione
riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del
funzionario  che  ha  eseguito  il  controllo,  la  data  e il timbro
dell'ufficio.  Nel  caso  in  cui la regione non dovesse espletare la
suddetta  verifica l'Associazione potra' far svolgere il controllo da
un tecnico iscritto all'albo.
    L'istanza  di  cui  al  precedente  art.  3 deve essere redatta e
presentata in quattro esemplari.
    Dei  quattro  esemplari,  uno  resta  all'organismo  regionale di
controllo,  corredato  da  una  copia  dell'attestazione  di  cui  al
penultimo  comma  del  precedente  art.  3,  uno  viene restituito al
richiedente  mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere
trasmessi   dal  richiedente  stesso  al  MIPAF,  tramite  le  Unioni
nazionali di appartenenza, unitamente all'originale dell'attestazione
di cui al penultimo comma del precedente art. 3.
    Il  rispetto  del  termine  stabilito  all'art.  1  e' condizione
preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.