Art. 4. L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalita' e la qualita' del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneita' e la capacita' del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione. In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio. Nel caso in cui la regione non dovesse espletare la suddetta verifica l'Associazione potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo. L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari. Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3. Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 e' condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.