Art. 5.
    L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a
quello  del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina
alla  scadenza  prevista  all'art.  2  e  per la parte rimanente allo
scadere del quarto mese.
    Allo  scadere  dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la
durata  dell'impegno  ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso
in  pari  data  ed  e'  svincolato  dopo  la  constatazione della sua
esistenza,  verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha
redatto  la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art.
4,  e l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana leale
e  mercantile  predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione
di cui al penultimo comma del precedente art. 3.
    La regione dovra' accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e
per  singola  istanza,  la  giacenza  di prodotto, il quantitativo di
prodotto  svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la
somma  di  questi  quantitativi  dovra' corrispondere al quantitativo
iniziale ammassato.
    L'ammassatore  riprendera'  la  piena disponibilita' del prodotto
stoccato    per    l'utilizzazione   finale,   successivamente   alla
compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui
al secondo comma del presente articolo.
    Nei  confronti  del  prodotto  per  il  quale  e' appurata la non
presenza  delle  caratteristiche  di qualita' sopraindicate non sara'
corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte del MIPAF.
    Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore puo' chiedere
al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, inviando copia
della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere
autorizzato   a   svincolare   dall'ammasso  l'intera  partita  sotto
contratto, ovvero una frazione di essa.
    Lo  svincolo  puo'  riguardare  solo  prodotto  che  sia stato in
ammasso per un periodo minimo di due mesi.
    Anteriormente  alla  scadenza  del  periodo  minimo  di due mesi,
previsto  nel  precedente comma, non puo' darsi corso allo svincolo o
all'uscita  dell'intero  quantitativo di patate o frazioni di esso in
ammasso,   tuttavia,   su  richiesta  motivata  dell'ammassatore,  da
presentare tramite le Unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF puo'
autorizzare  l'uscita  del  prodotto, in tal caso l'ammassatore perde
ogni  diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio
previsto dal primo comma del presente articolo.
    Lo  svincolo  e'  autorizzato  dal  MIPAF  mediante comunicazione
inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.
    L'autorizzazione  si  intende comunque concessa qualora il MIPAF,
non  abbia  inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione
di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.
    Il  periodo  massimo  di  ammasso,  stabilito in quattro mesi, e'
frazionato,  al  fine  della  determinazione dell'importo complessivo
dell'aiuto  da  erogare,  in  tre  periodi, il primo di due mesi, gli
altri  di  un  mese  ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le
quali  la  richiesta  data  di  svincolo cade nella seconda meta' del
mese,  ai  fini  della  concessione  dell'aiuto,  viene calcolato per
intero  il  mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali
la  richiesta  data di svincolo cade nella prima meta' del mese, tale
mese  non  viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da
erogare.