Art. 6.
    Durante  il  periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno
l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato,
di  cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da
tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonche' in analogo
registro conservato presso la propria sede amministrativa:
      a) alla  data di inizio dell'impegno, il carico delle quantita'
ammassate in magazzino;
      b) alla  data  di  ciascuna  uscita (svincolo) dall'ammasso, lo
scarico   delle   quantita'   uscite,  indicando  gli  estremi  della
corrispondente  autorizzazione  rilasciata  dal  MIPAF,  ai sensi del
precedente art. 5.
    Prima   dell'uscita  del  prodotto  dall'ammasso,  ai  sensi  del
precedente  art.  5,  l'ammassatore  non  puo'  mettere  in vendita o
vendere  o  altrimenti  commercializzare  o  cedere,  la  partita,  o
frazione di essa, sotto impegno ne' sostituirla.
    Durante   il  periodo  di  ammasso,  l'ammassatore  e'  tenuto  a
permettere  in  ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei
funzionari  del MIPAF, dei competenti organismi regionali, o di altri
organi  incaricati  dal  MIPAF  stesso,  dando  all'uopo  la  propria
collaborazione.