Art. 7.
    L'importo   dell'aiuto   stabilito  nel  precedente  art.  2,  e'
corrisposto  dal  MIPAF alle Unioni nazionali di appartenenza, che lo
verseranno  alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso dopo che sara'
stato  svincolato  l'intero  quantitativo di patate comuni da consumo
costituente  l'oggetto  dell'impegno  di  ammasso, ed e' calcolato in
base  ai  quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le
modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.
    Per  la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare
al  MIPAF,  tramite  le  Unioni  nazionali di appartenza, un'apposita
istanza alla quale dovranno essere allegati:
      per  i  produttori  iscritti  presso  la  camera  di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  il  relativo certificato di
iscrizione  non  anteriore  a  sei  mesi, attestante anche il pieno e
libero esercizio dell'attivita' commerciale;
      certificazione   antimafia  richiesta  nei  tempi  e  nei  modi
previsti  per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
      per  tutti  i  richiedenti,  due copie del registro di carico e
scarico  delle  quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine
il  richiedente  deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio
regionale  un  apposito  registro  di carico e scarico, riferito alle
quantita'  di  patate  oggetto  della  richiesta  di aiuto, nel quale
dovranno  essere  registrati  i  movimenti di entrata e di uscita del
prodotto, ai sensi del precedente art. 5;
      attestazione  che  il  prodotto  giacente, alla fine del quarto
mese,  e'  di  qualita'  sana  leale  e  mercantile,  predisposta dal
soggetto  che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del
precedente art. 3;
      verbale   di  constatazione  dell'esistenza  del  prodotto,  di
accertamento  del  quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte
dell'organismo regionale;
      elenco   delle   fatture  di  vendita,  verificato  e  vidimato
dall'organismo regionale di controllo.
    La  dimostrazione  dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito
delle   autorizzazioni  del  MIPAF,  sara'  fornita  dall'ammassatore
esclusivamente  tramite fatture di vendita per destinazione uso umano
diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco
delle  fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale
di controllo, viene trasmesso al MIPAF tramite le Unioni nazionali di
appartenenza,  mentre le copie delle fatture devono essere conservate
presso  l'ammassatore  per  essere  esibite  su  richiesta  del MIPAF
stesso.
    Copia  dell'istanza  di  richiesta di pagamento tramite le Unioni
nazionali  di  appartenenza  inviata  al MIPAF deve essere presentata
anche  al  competente  organismo  regionale  di  controllo  da  parte
dell'istante.