Art. 7. L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, e' corrisposto dal MIPAF alle Unioni nazionali di appartenenza, che lo verseranno alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso dopo che sara' stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed e' calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo. Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenza, un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati: per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita' commerciale; certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998; per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico delle quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantita' di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5; attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, e' di qualita' sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3; verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale; elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo. La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni del MIPAF, sara' fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, viene trasmesso al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso. Copia dell'istanza di richiesta di pagamento tramite le Unioni nazionali di appartenenza inviata al MIPAF deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.