Art. 8.
    Salvo  casi  di  forza maggiore,  se l'ammassatore non adempie le
obbligazioni  che  gli  incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e
del presente atto, l'aiuto non e' corrisposto.
    In   caso   di   inadempimento   per   causa   di  forza maggiore
(l'ammassatore   tramite  le  Unioni  nazionali  di  appartenza),  e'
obbligato  a  darne immediata comunicazione al MIPAF che determina le
misure   necessarie  in  relazione  alle  circostanze  giustificative
addotte dall'ammassatore.