Art. 8. Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non e' corrisposto. In caso di inadempimento per causa di forza maggiore (l'ammassatore tramite le Unioni nazionali di appartenza), e' obbligato a darne immediata comunicazione al MIPAF che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.