Art. 9.
    Alle  Unioni  nazionali  delle  associazioni  dei  produttori  di
patate,  nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento
a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
      promozione  e  diffusione  presso  le  associate  e  le regioni
interessate del provvedimento;
      applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
      verifica   in   accordo  con  il  MIPAF,  e  al  termine  della
presentazione    delle    istanze,    delle   quantita'   complessive
effettivamente  ammassate  ed  eventuali  revisioni  degli  obiettivi
nazionali e di ripartizione regionale;
      controllo  preventivo  sulla  documentazione  da  presentare al
MIPAF.
    Per  tali  compiti il MIPAF riconoscera' alle Unioni nazionali un
contributo di lire 6.000/ tonn. euro 3.10.