IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano la gestione dei
                               rifiuti

  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  ed in
particolare   l'art.   30,  comma  4,  che  stabilisce  l'obbligo  di
iscrizione   all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione  dei  rifiuti,  in prosieguo denominato Albo, nonche' per le
imprese  che  intendono  effettuare  attivita'  di  bonifica dei siti
inquinati;
  Visto  il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti  e della navigazione, e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art.
6,  comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato
nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle
diverse categorie e classi;
  Considerato  che  l'iscrizione  all'Albo e' subordinata al possesso
dei  requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui
all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
  Ritenuto  di  dover  fissare  i  requisiti  minimi per l'iscrizione
all'Albo  nella  categoria  9  riguardante  le  imprese che intendono
effettuare attivita' di bonifica dei siti;

                              Delibera:
                               Art. 1.

                     Requisiti per l'iscrizione

  1.  Le  imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9
devono:
    a) dimostrare la disponibilita' delle attrezzature necessarie per
l'esecuzione  degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri
di cui all'allegato A;
    b)dimostrare  di  aver  eseguito  interventi di bonifica dei siti
secondo i criteri di cui all'allegato B;
    c) disporre  della  dotazione  minima  di  personale  individuata
nell'allegato C;
    d) soddisfare  il  requisito  di  capacita'  finanziaria  con gli
importi di cui all'allegato D.
  2.  Il  possesso  della  capacita'  finanziaria  di cui al comma 1,
lettera  d), e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma
2,   del   decreto  28  aprile  1998,  n.  406,  ovvero  mediante  la
presentazione  di  un'attestazione di affidamento bancario rilasciata
da istituti di credito o da societa' finanziarie con capitale sociale
non  inferiore  a  lire  cinque  miliardi, secondo lo schema allegato
sotto  la  lettera  E, o da una dichiarazione concernente la cifra di
affari,  globale  e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi
cinque esercizi.