Art. 3.

                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  L'efficacia  della  presente  deliberazione  decorre,  ai sensi
dell'art.  30,  comma  8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  che fissera'
modalita'  e  importi  delle  garanzie  finanziarie che devono essere
prestate  a  favore  dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6
del medesimo decreto legislativo.
    Roma, 12 dicembre 2001
                                               Il presidente: Pernice