Art. 3. Disposizioni finali e transitorie 1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del decreto che fissera' modalita' e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6 del medesimo decreto legislativo. Roma, 12 dicembre 2001 Il presidente: Pernice