Art. 2.
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno
effetto   sul   trattamento   ordinario   di  quiescenza,  normale  e
privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o  di  fine servizio,
sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
    2.  Gli  effetti  del  comma  1 si applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
    3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e 2  hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di
preavviso  e  di  quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile.