Art. 3. Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia 1. Il fondo di cui all'art. 47 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' altresi' alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento: a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 27 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL; b) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997. 2. Il CNEL puo' altresi' destinare al finanziamento del fondo risorse, secondo la propria capacita' di bilancio, in misura non superiore al 2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999. 3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.