Art. 3.
Finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e di risultato dei
                     dirigenti di seconda fascia
    1.  Il  fondo di cui all'art. 47 del CCNL relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza
del CNEL continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed
e'   altresi'   alimentato   dalle   seguenti   ulteriori   voci   di
finanziamento:
      a) le  risorse  derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi
di  cui  all'art.  27  del  CCNL  relativo  al  quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL;
      b) eventuali   risorse   aggiuntive  derivanti  dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n. 449/1997.
    2.  Il  CNEL  puo'  altresi' destinare al finanziamento del fondo
risorse,  secondo  la  propria  capacita'  di bilancio, in misura non
superiore al 2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999.
    3.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli
qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un
incremento  stabile  delle  relative  dotazione  organiche,  il CNEL,
nell'ambito  della  programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di  cui  all'art.  39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche
l'entita'  delle  risorse  necessarie  per sostenere i maggiori oneri
derivanti  dalla  rimodulazione  e  nuova  graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le
disponibilita'  del  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione e di
risultato.
    4.  Le  risorse  destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione  e  di  risultato  devono  essere  integralmente utilizzate
nell'anno   di   riferimento.  Eventuali  risorse  che  a  consuntivo
risultassero  ancora  disponibili sono utilizzate per la retribuzione
di  posizione  e  di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.