Art. 4.
Retribuzione  di  posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad
                  uffici dirigenziali non generali
    1.  Il  CNEL  determina  i valori economici della retribuzione di
posizione   delle   funzioni   dirigenziali   previste   dal  proprio
ordinamento,  tenendo  conto  di parametri connessi alla collocazione
nella    struttura,    alla    complessita'    organizzativa,    alle
responsabilita' gestionali interne ed esterne.
    2.  L'individuazione  e  la  graduazione  delle  retribuzione  di
posizione  viene  operata  sulla  base  delle  risorse disponibili ed
all'interno dei seguenti parametri:
      a) il  rapporto  tra  la  retribuzione  di  posizione massima e
quella  minima  attribuite  non puo' comunque essere inferiore ad 1,4
ne' superiore a 3,5;
      b) la  retribuzione  della  o  delle  posizioni intermedie deve
essere   collocata   in   modo   proporzionato   all'  interno  delle
retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
    3.  La  retribuzione  di  posizione  e'  definita,  per  ciascuna
funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive
del  fondo di cui all'art. 3, entro i seguenti valori annui lordi per
tredici  mensilita':  da  un minimo di Euro 8.779,77 (L. 17.000.000),
che  costituisce  la  parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera
c), a un massimo di Euro 42.349,47 (L. 82.000.000).
    4.  In  sede  di  revisione  dei  valori economici delle funzioni
dirigenziali  per  l'utilizzo,  in  particolare,  della nuove risorse
acquisite  in  attuazione  dell'art.  3, il CNEL, entro il periodo di
vigenza  del  presente  CCNL,  destina  in via prioritaria le risorse
stesse  all'adeguamento  al  valore  minimo  di  cui al comma 3 degli
importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.