Art. 4. Retribuzione di posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali 1. Il CNEL determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessita' organizzativa, alle responsabilita' gestionali interne ed esterne. 2. L'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri: a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5; b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente. 3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del fondo di cui all'art. 3, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di Euro 8.779,77 (L. 17.000.000), che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), a un massimo di Euro 42.349,47 (L. 82.000.000). 4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 3, il CNEL, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.