Art. 5.
Finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e di risultato dei
                      dirigenti di prima fascia
    1.  Il  CNEL  adegua  le risorse del fondo per la retribuzione di
posizione  e  di  risultato  di  cui all'art. 46 del CCNL relativo al
quadriennio  normativo  1998-2001  ed  al biennio economico 1998-1999
della   dirigenza  del  CNEL  in  modo  da  garantire  una  quota  di
finanziamento  della retribuzione accessoria non inferiore alla quota
media pro-capite risultante dalle risorse di cui all'art. 5, comma 1,
del  CCNL  stipulato  il  5 aprile 2001 relativo al biennio economico
2000-2001 del personale dirigente dell'area 1.
    2.  In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti
di  prima fascia sono corrisposti, sulla retribuzione di posizione in
godimento, i seguenti incrementi mensili pro-capite:
      a) dal 1 luglio 2000, Euro 85,73 (L. 166.000);
      b) dal 1 gennaio 2001, Euro 144,61 (L. 280.000).
    3.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli
qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un
incremento  stabile  delle  relative  dotazione  organiche,  il CNEL,
nell'ambito  della  programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di  cui  all'art.  39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche
l'entita'  delle  risorse  necessarie  per sostenere i maggiori oneri
derivanti  dalla  rimodulazione  e  nuova  graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le
disponibilita'  del  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione e di
risultato.