Art. 5. Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia 1. Il CNEL adegua le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 46 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL stipulato il 5 aprile 2001 relativo al biennio economico 2000-2001 del personale dirigente dell'area 1. 2. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti, sulla retribuzione di posizione in godimento, i seguenti incrementi mensili pro-capite: a) dal 1 luglio 2000, Euro 85,73 (L. 166.000); b) dal 1 gennaio 2001, Euro 144,61 (L. 280.000). 3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.