IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art. 78, comma 33, della stessa legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Visto  l'art.  2, comma 1, lettera b), e comma 4, del decreto-legge
3 maggio  2001,  n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge
2 luglio  2001,  n.  248,  che  prevede  sussidiazioni del reddito in
deroga   alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  ammortizzatori
sociali,  con  particolare  riferimento alla legge 23 luglio 1991, n.
223;
  Vista  l'istanza  presentata dalla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica
organica,  in  liquidazione),  con  sede  e  stabilimento  in  Cengio
(Savona),  con  la quale e' richiesta la concessione degli interventi
di cui al gia' richiamato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n.
248/2001, in favore di 59 lavoratori dipendenti, sospesi dal lavoro o
lavoranti   ad   orario   ridotto,   relativamente   al  periodo  dal
20 settembre 2001 al 19 settembre 2003;
  Considerato  che  l'azienda,  a  causa  del  grave  stato  di crisi
socio-ambientale  dell'area  industriale  di  Cengio,  ha  avviato un
complesso  programma di bonifica e di messa in sicurezza del sito, ed
in  ragione  di  cio',  ha usufruito dell'intervento straordinario di
integrazione  salariale  per  ristrutturazione  aziendale,  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge  n.  223/1991, per il biennio 20 settembre
1999-19 settembre 2001;
  Considerato  che  dall'esame  della  suddetta  domanda, inoltrata a
seguito  dell'accordo  ministeriale del 18 settembre 2001, emerge che
la   Bormia  (gia'  Acna  chimica  organica)  sta  proseguendo  nella
realizzazione  del  suddetto  progetto e, una volta che lo stesso sia
ultimato,  si e' impegnata ad agevolare il riutilizzo di proprie aree
onde  favorire l'insediamento di nuove imprese e la ricollocazione di
propri  lavoratori  presso  queste  ultime, a seguito dell'accordo di
programma  sottoscritto  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela del territorio;
  Visti, per quanto riguarda la proroga del trattamento di mobilita',
i  verbali  sottoscritti  presso la direzione regionale del lavoro di
Potenza  in  data 24 settembre 2001 e presso la direzione provinciale
del  lavoro di Matera in data 26 settembre 2001, con i quali e' stata
posta  in  evidenza  la  necessita'  di tutelare il reddito di alcuni
lavoratori,  i  quali,  pur  rientrando  nella platea dei destinatari
dell'art.  1,  comma 14,  del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346,
come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 - che ha previsto la proroga dell'indennita' di mobilita' fino
al  31 dicembre  2001, in favore dei lavoratori licenziati da aziende
ubicate  nelle  aree  interessate  agli  interventi  della  legge  n.
219/1981  per  i  quali  sono  stati avviati contratti d'area, la cui
scadenza  era  prevista al 28 febbraio 2000, nonche' per i lavoratori
ex  dipendenti  da aziende della Valbasento interessate da accordi di
programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1996 - non
hanno  potuto  godere  del  beneficio previsto dalle sopra richiamate
norme,   per  una  scadenza  successiva  al  31 dicembre  2000  della
precedente   proroga   del  trattamento,  per  motivi  connessi  alle
disposizioni amministrative in materia di mobilita';
  Ritenuta,  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera b),
della  legge  n.  248/2001, la necessita' di concedere il trattamento
CIGS  alla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica) onde consentire
a  tale societa' di conseguire gli obiettivi sopra descritti, nonche'
di  estendere  -  al  fine  di evitare disparita' di trattamento - la
proroga  dell'indennita'  di  mobilita'  fino  al 31 dicembre 2001, a
coloro  che,  pur  rientrando  nelle  fattispecie  di cui all'art. 1,
comma 14,  del  decreto-legge  n. 346/2000, come modificato dall'art.
78,  comma 29,  della  legge n. 388/2000, non hanno beneficiato della
suddetta proroga;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2,
comma 1,   lettera b),  del  decreto-legge  3 maggio  2001,  n.  158,
convertito,  senza  modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248,
e' concesso, nel limite di lire tre miliardi e settecento milioni, il
trattamento  straordinario  di integrazione salariale in favore di 59
lavoratori,  sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti dalla S.p.a. Bormia (gia' Acna chimica organica), con sede
e  stabilimento  in  Cengio  (Savona),  relativamente  al periodo dal
20 settembre 2001 al 19 settembre 2003.