Art. 3.
  Alla  fine  di  ogni  anno ciascuna Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  redige  apposita  relazione  riguardante
l'attivita'  svolta  dalle  commissioni di degustazione ivi operanti,
corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attivita' e
le spese sostenute.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2001
                                                Il Ministro: Alemanno