Art. 3. Alla fine di ogni anno ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attivita' svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attivita' e le spese sostenute. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2001 Il Ministro: Alemanno