IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  recante  "Regolamento  di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,   recante   "Regolamento   per   l'attuazione   delle  direttive
89/392/CEE,   91/368/CEE,   93/44/CEE   e  93/68/CEE  concernenti  il
riavvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri relativi alle
macchine";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto  il  proprio  decreto  4  maggio  1998  recante "Disposizioni
relative  alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto delle
domande  per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei
vigili del fuoco";
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Ritenuto  di individuare i requisiti essenziali degli evacuatori di
fumo  e  calore  ai  fini  della  loro  installazione nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  Esperita,  con notifica 2001/0336/I, la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  Gli  evacuatori  di  fumo  e  calore,  che vengono installati nelle
attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi,  devono
garantire  la  sicurezza  delle  persone e dei beni materiali in caso
d'incendio e devono essere rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22
giugno 1998 e ai seguenti regolamenti:
    decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, che
hanno recepito le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
che  ha  recepito  le  direttive  89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.