Art. 2.
             Requisiti degli evacuatori di fumo e calore
  Fino  a  quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica
italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE,
gli  evacuatori  di  fumo  e calore possono essere commercializzati e
messi in opera se muniti di:
    a) dichiarazione  CE  di  conformita'  ai sensi dell'art. 8 della
direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998;
    b)  dichiarazione  di conformita' al prototipo sottoposto a prova
da  laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.
818  e  del  decreto  ministeriale  26 marzo 1985) in base alla norma
UNI-VVF  9494  o  norma  armonizzata  o norma emanata da un organismo
nazionale di normalizzazione di un Paese membro dell'Unione europea o
aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente.