Art. 2. Requisiti degli evacuatori di fumo e calore Fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE, gli evacuatori di fumo e calore possono essere commercializzati e messi in opera se muniti di: a) dichiarazione CE di conformita' ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998; b) dichiarazione di conformita' al prototipo sottoposto a prova da laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto ministeriale 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494 o norma armonizzata o norma emanata da un organismo nazionale di normalizzazione di un Paese membro dell'Unione europea o aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente.