Art. 3.
                         Commercializzazione
  Gli  evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei
Paesi   dell'Unione   europea,  ovvero  in  uno  dei  Paesi  aderenti
all'accordo  SEE,  avente  i  requisiti  di  cui al precedente art. 2
possono  essere  commercializzati  in Italia per essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore centoventi giorni dopo la
sua pubblicazione.
    Roma, 20 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Scajola