Art. 3. Commercializzazione Gli evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, avente i requisiti di cui al precedente art. 2 possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione. Roma, 20 dicembre 2001 Il Ministro: Scajola