Art. 2. Responsabile tecnico 1. Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d'iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO. 2. Limitatamente alla prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di cui al comma 1 possono essere soddisfatti, entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla scadenza del predetto termine di un anno la funzione di responsabile tecnico puo' essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.