Art. 2.
                        Responsabile tecnico
  1.  Il  responsabile  tecnico  delle imprese che presentano domanda
d'iscrizione  o di variazione nella categoria 5 ai sensi dell'art. 1,
comma  15,  della  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, deve essere in
possesso  dei  requisiti  stabiliti  per  la medesima categoria dalla
deliberazione   del  Comitato  nazionale  16 luglio  1999,  prot.  n.
003/CN/ALBO.
  2.  Limitatamente  alla  prosecuzione delle attivita' di raccolta e
trasporto  dei  rifiuti  la  cui  classificazione e' stata modificata
dalle   decisioni   della   Commissione   europea   e  del  Consiglio
2000/532/CE,  2001/118/CE  e  successive  modifiche e integrazioni, i
requisiti di cui al comma 1 possono essere soddisfatti, entro un anno
dalla  data  di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art.
1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla scadenza
del  predetto  termine di un anno la funzione di responsabile tecnico
puo' essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.