Art. 2.
  La  revoca  di  cui  al presente decreto non preclude ai laboratori
elencati   nell'art.   1,  la  possibilita'  di  ottenere  in  futuro
l'autorizzazione di questo Ministero, ad eseguire analisi ufficiali e
a  rilasciare  certificati  di analisi nel settore vitivinicolo anche
per     l'esportazione,     qualora     dimostrino     il    possesso
dell'accreditamento  rilasciato  da  organismo  accreditante conforme
alla   norma   europea   EN  45003,  come  previsto  dalla  circolare
ministeriale  13  gennaio  2000,  n.  1,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio