IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
                   del Dipartimento della qualita'
              dei prodotti agroalimentari e dei servizi
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  provvedimento amministrativo con il quale il laboratorio
chimico  compartimentale  delle  dogane  e delle imposte indirette di
Genova,  ubicato  in  via  Rubattino  n.  6  e'  stato autorizzato ad
eseguire analisi ufficiali nel settore oleico;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto  controllo:  tra  essi  e' prevista la
conformita'  ai  criteri  generali  stabiliti  dalla norma europea EN
45001;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato che il laboratorio chimico compartimentale delle dogane
e  delle  imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6,
non   ha   adempiuto   a   quanto  previsto  dalla  citata  circolare
ministeriale   13 gennaio  2000,  n.  1,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000 e non ha
attivato  alcuna  procedura  rivolta ad ottenere l'accreditamento per
l'effettuazione  di  singole  prove  o  gruppi  di  prove da parte di
organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione    concessa    con   il   relativo   provvedimento
amministrativo   di   cui   in   premessa,   al  laboratorio  chimico
compartimentale  delle  dogane  e  delle imposte indirette di Genova,
ubicato  in  via  Rubattino  n.  6  ad eseguire analisi ufficiali nel
settore oleico e' revocata.