Art. 2.
  La  revoca  di cui al presente decreto non preclude la possibilita'
di  ottenere  in  futuro  l'autorizzazione  di  questo  Ministero, ad
eseguire  analisi  ufficiali  nel settore oleico, qualora dimostra il
possesso  dell'accreditamento  rilasciato  da  organismo accreditante
conforme  alla  norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare
ministeriale  13  gennaio  2000,  n.  1,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio