Art. 2. La revoca di cui al presente decreto non preclude la possibilita' di ottenere in futuro l'autorizzazione di questo Ministero, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico, qualora dimostra il possesso dell'accreditamento rilasciato da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio