Art. 2. Disposizioni relative al Sistema Flumendosa Campidano-Cixerri-Bau Pressiu 1. Con effetto immediato e' vincolato, fino alla data del 31 gennaio 2002, quale scorta per uso idropotabile, il volume invasato al 31 dicembre 2001 ed i successivi afflussi scolanti ai serbatoi del sistema del Medio Flumendosa, 2. Con effetto immediato e' vincolato un volume pari a 3 Mmc disponibile nel serbatoio di Bau Pressiu, quale riserva per l'alimentazione del Sulcis nel caso di disservizi del collegamento Cixerri-Bau Pressiu. 3. L'orario di erogazione per uso potabile viene confermato in misura non superiore a 9 ore/giorno. 4. Per gli usi industriali l'erogazione viene fissata in 1,1 Mmc/mese. 5. E' vietato l'utilizzo delle risorse idriche per usi irrigui. Per gli usi di abbeveraggio bestiame e serre i quantitativi erogati devono essere contenuti nel limite di circa 100.000 mc/mese; 6. Per l'acquedotto del Sulcis, gestito dall'E.S.A.F., ferma restando l'assegnazione dei volumi, i predetti limiti di erogazione possono essere stabiliti dall'Ente gestore in funzione delle particolari situazioni locali.