Art. 2.
Disposizioni  relative  al  Sistema  Flumendosa Campidano-Cixerri-Bau
                               Pressiu

  1.  Con  effetto  immediato  e'  vincolato,  fino  alla data del 31
gennaio  2002,  quale scorta per uso idropotabile, il volume invasato
al 31 dicembre 2001 ed i successivi afflussi scolanti ai serbatoi del
sistema del Medio Flumendosa,
  2.  Con  effetto  immediato  e'  vincolato  un  volume pari a 3 Mmc
disponibile   nel   serbatoio  di  Bau  Pressiu,  quale  riserva  per
l'alimentazione  del  Sulcis  nel caso di disservizi del collegamento
Cixerri-Bau Pressiu.
  3.  L'orario  di  erogazione  per  uso potabile viene confermato in
misura non superiore a 9 ore/giorno.
  4.  Per  gli  usi  industriali  l'erogazione  viene  fissata in 1,1
Mmc/mese.
  5. E' vietato l'utilizzo delle risorse idriche per usi irrigui. Per
gli  usi  di  abbeveraggio  bestiame  e  serre i quantitativi erogati
devono essere contenuti nel limite di circa 100.000 mc/mese;
  6.  Per  l'acquedotto  del  Sulcis,  gestito  dall'E.S.A.F.,  ferma
restando  l'assegnazione  dei volumi, i predetti limiti di erogazione
possono   essere   stabiliti  dall'Ente  gestore  in  funzione  delle
particolari situazioni locali.