Art. 4

  La  regione  autonoma  della  Sardegna provvedera' con urgenza allo
stanziamento  delle  risorse finanziarie necessarie al trasferimento,
da  altri  sistemi, delle risorse idriche necessarie all'integrazione
del sistema Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale, parte II, della regione Sardegna.
    Cagliari, 31 dicembre 2001
                                     Il Commissario governativo: Pili