Art. 4 La regione autonoma della Sardegna provvedera' con urgenza allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie al trasferimento, da altri sistemi, delle risorse idriche necessarie all'integrazione del sistema Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale, parte II, della regione Sardegna. Cagliari, 31 dicembre 2001 Il Commissario governativo: Pili