Art. 4.
  1.  Non sono compresi nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 2
e  3 gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del
Consiglio  dei  Ministri,  quelli  da  emanare  mediante  decreto del
Presidente  della Repubblica, quelli che abbiano contenuto normativo,
le  circolari,  gli  atti  di  nomina  di  amministrazione ordinaria,
straordinaria, e di controllo degli enti, degli istituti sottoposti a
controllo   e   vigilanza  del  Ministero,  gli  atti  di  nomina  di
rappresentanti  ministeriali  negli  enti,  societa',  commissioni  e
comitati,  nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a
se' avocati o direttamente compiuti.
  2.  Nell'espletamento  dei  compiti  di cui agli articoli citati al
comma  precedente, i Sottosegretari concorderanno preventivamente con
il Ministro le azioni pertinenti.