Art. 4. 1. Non sono compresi nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, quelli da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, quelli che abbiano contenuto normativo, le circolari, gli atti di nomina di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti, degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a se' avocati o direttamente compiuti. 2. Nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli citati al comma precedente, i Sottosegretari concorderanno preventivamente con il Ministro le azioni pertinenti.