Art. 5.
  1.  I  Sottosegretari  di  Stato,  sulla base delle indicazioni del
Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari
e  ad  intervenire  presso le Camere e le relative commissioni per il
compimento  delle  attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo
che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
  2.  Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in
volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 16 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7 Salute, foglio n. 49