Art. 5. 1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento delle attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente. 2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7 Salute, foglio n. 49