IL DIRETTORE GENERALE
              del Dipartimento per le politiche sociali
                           e previdenziali
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
e integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 218, del
10 giugno 2000;
  Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 n. 29968, con il
quale  stata  accertata  la condizione di ristrutturazione aziendale,
della  ditta  S.p.a.  L'Unione Sarda finalizzata alla concessione del
trattamento  di  pensionamento anticipato, per il periodo dal 1 marzo
2001,  al  28 febbraio  2003,  in  favore  di un numero massimo di 27
dipendenti dei quali 13 nel primo semestre, 4 nel secondo semestre, 6
nel terzo semestre e 4 nel quarto semestre;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 6 giugno 2001, n. 29979, con
il quale e' stato concesso, a decorrere dal 1 marzo 2001 al 31 agosto
2001,  il  trattamento  di  pensionamento  anticipato in favore di 13
lavoratori dipendenti dalla societa' summenzionata;
  Vista  la  nota  aziendale  del 21 settembre 2001, e successiva del
12 ottobre  2001,  in  cui  la  societa'  dichiara  che,  per  motivi
organizzativi  funzionali  all'attivita'  della  ditta, nel corso del
predetto  periodo si e' verificato il previsto pensionamento soltanto
per  5  unita'  lavorative e che, pertanto, gli 8 lavoratori restanti
interessati  usufruiranno  del  beneficio  in questione nel corso del
semestre successivo, unitamente ad altri 4 lavoratori che, secondo le
iniziali  previsioni  aziendali, maturavano i necessari requisiti per
il prepensionamento nel corso del medesimo periodo;
  Vista  l'istanza  della  summenzionata  ditta, tendente ad ottenere
l'ammissione  al  trattamento  di pensionamento anticipato, in favore
dei  lavoratori dipendenti interessati per il periodo dal 1 settembre
2001 al 28 febbraio 2002;
  Ritenuto,  pertanto, di modificare il predetto decreto direttoriale
n.  29979,  del 6 giugno 2001, nella sola parte riguardante l'entita'
dei   lavoratori   beneficiari   del   trattamento  di  pensionamento
anticipato  in  numero  di  5  unita'  anziche'  13 e di prorogare la
corresponsione  del  suddetto trattamento per il successivo periodo 1
settembre 2001 - 28 febbraio 2002 per complessivi 12 lavoratori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate,  e  a  seguito
dell'accertamento  della  condizione  di  ristrutturazione  aziendale
intervenuto  con  il decreto ministeriale n. 29968 del 6 giugno 2001,
e'  modificato  il  decreto  direttoriale n. 29979 del 6 giugno 2001,
solo  nella  parte relativa all'indicazione del numero dei lavoratori
prepensionabili  nel  periodo dal 1 marzo 2001 al 31 agosto 2001, che
deve intendersi pari a 5 unita' anziche' 13.