IL DIRETTORE GENERALE
           degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
          alla occupazione - Dipartimento per le politiche
        del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa' S.c. a r.l. Argento e Oro inoltrata
presso  la  competente  direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  come  da protocollo della stessa, in data
30 ottobre  2001,  che  unitamente  al  contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il  contratto di solidarieta cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 5 settembre 2001
stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,  decorrente dal
10 settembre  2001,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta  ore  settimanali,  come  previsto  dal contratto collettivo
nazionale del settore industria manufatturiera applicato, a venti ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari   a   cinquantasette   unita'  su  un  organico  complessivo  di
sessantadue unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 10 settembre 2001 al 7 settembre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3  del  decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a  r.l.  Argento e Oro, con sede in Palermo, unita' di Palermo, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a cinquantasette unita', su
un organico complessivo di sessantadue unita'.