Art. 35.
            (Norme in materia di servizi pubblici locali)

   1.  L'articolo  113  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  113.  -  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione dei servizi
pubblici  locali  di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del
presente   articolo  si  applicano  ai  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza  industriale.  Restano ferme le disposizioni previste per i
singoli  settori  e  quelle  nazionali  di attuazione delle normative
comunitarie.
   2.  Gli  enti  locali  non  possono  cedere  la  proprieta'  degli
impianti,  delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio
dei  servizi  pubblici  di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal
comma 13.
   3.  Le  discipline  di  settore  stabiliscono  i  casi  nei  quali
l'attivita'  di  gestione  delle reti e degli impianti destinati alla
produzione  dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere
separata  da  quella  di  erogazione  degli stessi. E', in ogni caso,
garantito   l'accesso  alle  reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati
all'erogazione dei relativi servizi.
   4.  Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
per  la  gestione  delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di  soggetti  allo  scopo  costituiti,  nella forma di societa' di
   capitali  con  la  partecipazione maggioritaria degli enti locali,
   anche  associati,  cui  puo'  essere  affidata  direttamente  tale
   attivita';
b) di  imprese  idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
   pubblica, ai sensi del comma 7.

   5.   L'erogazione   del   servizio,   da  svolgere  in  regime  di
concorrenza,   avviene   secondo   le   discipline  di  settore,  con
conferimento  della  titolarita'  del servizio a societa' di capitali
individuate  attraverso  l'espletamento  di  gare  con  procedure  ad
evidenza pubblica.
   6.  Non  sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa'  che,  in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi  pubblici  locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale  divieto  si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro  controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
   7.  La  gara  di  cui  al  comma  5  e' indetta nel rispetto degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul  territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di
settore  o,  in  mancanza  di  essa,  dagli  enti  locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle  condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti,  per  il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti
di  innovazione  tecnologica  e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
   8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso, e' consentito
l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una  pluralita' di servizi
pubblici  locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
   9.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento, e in esito alla
successiva  gara  di  affidamento,  le  reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o delle
societa'  di  cui  al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre,  assegnati  al  nuovo  gestore  le reti o loro porzioni, gli
impianti  e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento  di  cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
   10.  E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori  di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla  concessione  da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
   11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio  e  con  le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono  regolati  da  contratti  di servizio, allegati ai capitolati di
gara,  che  dovranno  prevedere  i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
   12.  L'ente  locale  puo'  cedere  in  tutto o in parte la propria
partecipazione  nelle  societa'  erogatrici di servizi. Tale cessione
non   comporta   effetti  sulla  durata  delle  concessioni  e  degli
affidamenti in essere.
   13.  Gli  enti locali, anche in forma associata, possono conferire
la  proprieta'  delle  reti,  degli  impianti e delle altre datazioni
patrimoniali  a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza,
che  e'  incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le
altre  dotazioni  patrimoniali  a disposizione dei gestori incaricati
della  gestione  del  servizio  o,  ove prevista la gestione separata
della  rete,  dei  gestori  di  quest'ultima,  a  fronte di un canone
stabilito  dalla  competente  Autorita'  di  settore, ove prevista, o
dagli  enti  locali.  Alla  societa' suddetta gli enti locali possono
anche  assegnare,  ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione
delle  reti,  nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma
5.
   14.  Fermo  restando  quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli
impianti  e  le  altre  dotazioni  patrimoniali  per  la gestione dei
servizi  di  cui  al  comma  1 sono di proprieta' di soggetti diversi
dagli  enti  locali,  questi  possono  essere autorizzati a gestire i
servizi  o  loro  segmenti,  a  condizione  che  siano rispettati gli
standard  di  cui  al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o  le  relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in
ogni  caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
   15.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione".
   2.  Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori
non   stabiliscono   un  congruo  periodo  di  transizione,  ai  fini
dell'attuazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo 113 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1  del  presente  articolo,  il  regolamento  di  cui al comma 16 del
presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni
e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione
della  concessione  rilasciata  con  procedure  diverse dall'evidenza
pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma
6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in
cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i
servizi  forniti  dalle  societa'  partecipanti  alla gara stessa. Il
regolamento  definisce  altresi'  le condizioni per l'ammissione alle
gare  di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'
estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere  a procedure di
evidenza  pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo
il  principio  di  reciprocita'  e  siano  garantiti  tempi certi per
l'effettiva  apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di
cui  al  primo periodo, e' comunque vietato alle societa' di capitali
in  cui  la  partecipazione pubblica e' superiore al 50 per cento, se
ancora    affidatarie    dirette,   di   partecipare   ad   attivita'
imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.
   3.   Il  periodo  transitorio  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore
a:

a) un  anno  nel  caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere
   dei  termini  previsti  dal  regolamento  di  cui  al comma 16 del
   presente articolo, si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
   costituzione  di una nuova societa' capace di servire un bacino di
   utenza   complessivamente   non   inferiore  a  due  volte  quello
   originariamente servito dalla societa' maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
   un'impresa  affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
   trovi  ad  operare  in  un ambito corrispondente almeno all'intero
   territorio  provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
   dalle norme vigenti;
c) un  anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
   la societa' affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento
   da soggetti privati;
d) un  ulteriore  anno  nel caso in cui, entro il termine di cui alla
   lettera  a), la societa' affidataria sia partecipata almeno per il
   51 per cento dai privati.

   4.  Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 3 i
relativi  termini  possono  essere  posticipati, sommando le relative
scadenze.
   5.  In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati
dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n.
36,  possono  affidare,  entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, il servizio idrico integrato a societa'
di  capitali  partecipate  unicamente  da enti locali che fanno parte
dello  stesso  ambito  territoriale  ottimale,  per  un  periodo  non
superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di
cui  al  comma  2  del  presente  articolo.  Entro  due  anni da tale
affidamento,  anche  se  gia' avvenuto alla data di entrata in vigore
della  presente legge, con le modalita' di cui al presente comma, gli
enti  locali  azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera
c)  del  comma  3,  mediante  procedura ad evidenza pubblica, pena la
perdita immediata dell'affidamento del servizio alla societa' da essi
partecipata.
   6.  Qualora  le  disposizioni  dei  singoli  settori  prevedano la
gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione
sovracomunale,  il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi
contratti   di  servizio  con  i  comuni  di  dimensione  demografica
inferiore  a  5.000  abitanti,  al  fine di assicurare il rispetto di
adeguati  ed  omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti  stessi.  In  caso di mancato rispetto di tali standard nel
territorio  dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti
ad  affidare  la  gestione  del  servizio  nell'ambito  sovracomunale
provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero ambito.
   7.  Le  imprese  concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal
regolamento  di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli
enti  locali  nel  possesso  delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni  utilizzati  per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto
dal   gestore   subentrante   un   indennizzo  stabilito  secondo  le
disposizioni  del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma
1 del presente articolo.
   8.  Gli  enti  locali,  entro  il 31 dicembre 2002, trasformano le
aziende  speciali  e  i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo
testo  unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo, in
societa'  di'  capitali,  ai sensi dell'articolo 115 del citato testo
unico.
   9.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 13
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  gli enti locali che alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  detengano la maggioranza del capitale
sociale  delle  societa'  per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni  per  l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  anche  in deroga alle disposizioni delle discipline
settoriali,  lo  scorporo  delle  reti,  degli impianti e delle altre
dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e
delle  altre  dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda,
e'  conferita  ad una societa' avente le caratteristiche definite dal
citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
   10.  La  facolta'  di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato
testo  unico,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente articolo,
riguarda  esclusivamente  le  societa' per la gestione dei servizi ed
opera   solo   a   partire  dalla  conclusione  delle  operazioni  di
separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
   11.  In  deroga  alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
113  del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo,  e  di  cui  al  comma  9 del presente articolo, nonche' in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di
societa'  per  azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui
enti  locali  soci  abbiano  gia'  deliberato  al  10 gennaio 2002 di
avviare  il  procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro
il  31  dicembre  2003,  di cui, alla data di entrata in vigore della
presente   legge,  gli  enti  locali  detengano  la  maggioranza  del
capitale,  e'  consentita la piena applicazione delle disposizioni di
cui  al  comma  12  dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale
caso,  ai  fini  dell'applicazione  del comma 9 dell'articolo 113 del
citato  testo  unico,  sulle  reti,  sugli  impianti  e  sulle  altre
datazioni  patrimoniali  attuali  e  future  e'  costituito, ai sensi
dell'articolo  1021  del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile  a  favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del
proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita
la  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle altre dotazioni
patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto.
Non  si  applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del
codice civile.
   12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo   31,  comma  8,  le  parole  da:  "aventi  rilevanza
   economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti:
   "di cui all'articolo 113-bis";
b) all'articolo  42,  comma  2,  lettera  e),  le parole: "assunzione
   diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato;
d) all'articolo 115:
1) al  comma  1,  le  parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113,
   lettera  c),"  sono  soppresse  e  le  parole:  "per  azioni" sono
   sostituite dalle seguenti: "di capitali";
2) il comma 5 e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

   "7-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano
anche  alla  trasformazione  dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio   comunale   l'assemblea  consortile.  In  questo  caso  le
deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale";

e) all'articolo  116,  comma  1,  dopo le parole: "per l'esercizio di
   servizi  pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo
   113-bis";
f) all'articolo 118:
1) al  comma  1, le parole: "societa' per azioni, costituite ai sensi
   dell'articolo  113,  lettera  e)," sono sostituite dalle seguenti:
   "societa' di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113";
2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.

   13.  Gli  articoli  da  265  a  267 del testo unico per la finanza
locale,  di  cui  al  regio-decreto  14 settembre 1931, n. 1175, sono
abrogati.
   14.  Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in
forma  associata,  individuano gli standard di qualita' e determinano
le  modalita'  di  vigilanza  e  controllo  delle aziende esercenti i
servizi  pubblici,  in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e
dei consumatori.
   15.   Dopo   l'articolo   113   del   testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
   "Art.  113-bis.  -  (Gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza  industriale)  - 1. Ferme restando le disposizioni previste
per  i  singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa'  di  capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
   regolate dal codice civile.

   2.  E'  consentita  la gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni  o  per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
   3.  Gli  enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
   4.  Quando  sussistano  ragioni tecniche, economiche o di utilita'
sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a
terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita'
stabilite dalle normative di settore.
   5.  I  rapporti  tra  gli  enti locali ed i soggetti erogatori dei
servizi  di  cui  al  presente articolo sono regolati da contratti di
servizio".
   16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni,
sentite   le  Autorita'  indipendenti  di  settore  e  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  il  Governo  adotta  le  disposizioni necessarie per
l'esecuzione    e    l'attuazione    del   presente   articolo,   con
l'individuazione  dei  servizi  di cui all'articolo 113, comma 1, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1  del  presente  articolo,  entro  sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
             Note all'art. 35:
                 Per  l'argomento  del  decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267, v. nelle note all'art. 27.
                 Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge 5
          gennaio  1994,  n.  36  (Disposizioni in materia di risorse
          idriche):
                 "Art.  9  (Disciplina  della  gestione  del servizio
          idrico  integrato).  - 1. I comuni e le province di ciascun
          ambito  territoriale  ottimale  di cui all'art. 8, entro il
          termine   perentorio   di   sei  mesi  dalla  delimitazione
          dell'ambito   medesimo,   organizzano  il  servizio  idrico
          integrato,  come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f),
          al  fine  di  garantirne  la  gestione  secondo  criteri di
          efficienza, di efficacia e di economicita'.
                 2.  I  comuni e le province provvedono alla gestione
          del  servizio  idrico  integrato  mediante  le forme, anche
          obbligatorie,  previste  dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          come  integrata  dall'art.  12,  legge 23 dicembre 1992, n.
          498.
                 3.  Per le finalita' di cui al presente articolo, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, disciplinano, ai sensi della
          legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le
          forme  ed  i  modi  della  cooperazione tra gli enti locali
          ricadenti  nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la
          forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art.
          24  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano individuano gli
          enti  locali  partecipanti,  l'ente locale responsabile del
          coordinamento,  gli adempimenti e i termini previsti per la
          stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1,
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142.  Dette convenzioni
          determinano in particolare le procedure che dovranno essere
          adottate  per  l'assegnazione  della  gestione del servizio
          idrico,  le  forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli
          altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8
          giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato
          dalle  regioni e dalle province autonome, provvedono queste
          ultime in sostituzione degli enti inadempienti.
                 4.  Al fine di salvaguardare le forme e le capacita'
          gestionali  degli  organismi  esistenti  che  rispondono  a
          criteri  di  efficienza,  di efficacia e di economicita', i
          comuni  e  le  province  possono  provvedere  alla gestione
          integrata  del  servizio idrico anche con una pluralita' di
          soggetti  e  di  forme tra quelle di cui al comma 2. In tal
          caso,  i  comuni  e le province individuano il soggetto che
          svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano
          ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle
          funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori.".
                 Si  riporta il testo degli articoli 1021, 1024, 1025
          e 1026, del codice civile:
                 "Art.  1021  (Uso). - Chi ha il diritto d'uso di una
          cosa,  puo'  servirsi  di  essa  e,  se e' fruttifera, puo'
          raccogliere  i  frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e
          della sua famiglia.
                 I  bisogni  si devono valutare secondo la condizione
          sociale del titolare del diritto.".
                 "Art. 1024 (Divieto di cessione). - I diritti di uso
          e   di   abitazione   non  si  possono  cedere  o  dare  in
          locazione.".
                 "Art.    1025    (Obblighi    inerenti   all'uso   e
          all'abitazione).  - Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie
          tutti  i  frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa
          tutta  la  casa  e  tenuto  alle  spese  di  coltura,  alle
          riparazioni  ordinarie  e  al  pagamento  dei  tributi come
          l'usufruttuario.
                 Se  non  raccoglie  che  una  parte dei frutti o non
          occupa   che   una   parte   della  casa,  contribuisce  in
          proporzione di cio' che gode.".
                 "Art.     1026     (Applicabilita'    delle    norme
          sull'usufrutto).  -  Le disposizioni relative all'usufrutto
          si    applicano,   in   quanto   compatibili,   all'uso   e
          all'abitazione.".
                 Si  riporta il testo degli articoli 31, comma 8, 42,
          comma 2, lettera e), 112, 115, 116, comma 1, 118 e 123, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
          v.  nelle note all'art. 27), come modificati dalla presente
          legge:
                 "8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita' di cui
          all'art.  113-bis,  si  applicano  le norme previste per le
          aziende speciali.".
                 "2.  Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente ai
          seguenti atti fondamentali:
                   a) - d) (Omissis);
                   e) organizzazione  diretta  dei  pubblici servizi,
          costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
          dei  pubblici  servizi,  partecipazione  dell'ente locale a
          societa'  di  capitali,  affidamento di attivita' o servizi
          mediante convenzione;".
                 "Art.  112  (Servizi pubblici locali). - 1. Gli enti
          locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono
          alla  gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
          produzione  di  beni ed attivita' rivolte a realizzare fini
          sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
          comunita' locali.
                 2. (comma abrogato).
                 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, 286, relativo alla
          qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.".
                 "Art.  115 (Trasformazione delle aziende speciali in
          societa'  per  azioni).  -  1.  I comuni, le province e gli
          altri   enti   locali   possono,   per   atto  unilaterale,
          trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di
          cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
          non  superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
          iniziale    di   tali   societa'   e'   determinato   dalla
          deliberazione  di trasformazione in misura non inferiore al
          fondo   di  dotazione  delle  aziende  speciali  risultante
          dall'ultimo  bilancio  di esercizio approvato e comunque in
          misura  non  inferiore  all'importo minimo richiesto per la
          costituzione  delle  societa' medesime. L'eventuale residuo
          del  patrimonio  netto  conferito  e'  imputato a riserve e
          fondi,  mantenendo  ove  possibile  le  denominazioni  e le
          destinazioni    previste   nel   bilancio   delle   aziende
          originarie.  Le  societa'  conservano tutti i diritti e gli
          obblighi   anteriori   alla   trasformazione  e  subentrano
          pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
          originarie.
                 2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
          tutti  gli  adempimenti  in  materia  di costituzione delle
          societa'    previsti   dalla   normativa   vigente,   ferma
          l'applicazione  delle  disposizioni  degli  articoli  2330,
          commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
                 3.  Ai  fini  della  definitiva  determinazione  dei
          valori   patrimoniali   conferiti   entro  tre  mesi  dalla
          costituzione  delle  societa',  gli  amministratori  devono
          richiedere  a  un  esperto  designato  dal  presidente  del
          tribunale  una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  2343,  primo comma, del codice civile. Entro sei
          mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e
          i  sindaci  determinano i valori definitivi di conferimento
          dopo  avere  controllato  le  valutazioni  contenute  nella
          relazione  stessa  e,  se  sussistono  fondati motivi, aver
          proceduto  alla  revisione  della  stima.  Fino  a quando i
          valori  di  conferimento  non sono stati determinati in via
          definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
                 4.  Le  societa'  di  cui  al comma 1 possono essere
          costituite  anche  ai fini dell'applicazione delle norme di
          cui  al  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
                 5. (comma abrogato).
                 6.  Il  conferimento e l'assegnazione dei beni degli
          enti  locali  e delle aziende speciali alle societa' di cui
          al  comma  1  sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
          indirette, statali e regionali.
                 7.  La  deliberazione  di  cui al comma 1 puo' anche
          prevedere   la   scissione   dell'azienda   speciale  e  la
          destinazione  a  societa'  di nuova costituzione di un ramo
          aziendale  di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
          compatibili,  le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
          presente  articolo,  nonche'  agli  articoli 2504-septies e
          2504-decies del codice civile.
                 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
          applicano   anche   alla   trasformazione   dei   consorzi,
          intendendosi  sostituita  al consiglio comunale l'assemblea
          consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
          maggioranza   dei  componenti;  gli  enti  locali  che  non
          intendono  partecipare  alla  societa'  hanno  diritto alla
          liquidazione  sulla  base  del  valore  nominale iscritto a
          bilancio della relativa quota di capitale.".
                 "Art.  116  (Societa'  per azioni con partecipazione
          minoritaria  di enti locali). - 1. Gli enti locali possono,
          per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 13-bis,
          e  per  la realizzazione delle opere necessarie al corretto
          svolgimento  del  servizio  nonche' per la realizzazione di
          infrastrutture  ed  altre  opere di interesse pubblico, che
          non  rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
          e  regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
          costituire  apposite  societa'  per azioni senza il vincolo
          della  proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai
          vincoli  derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
          enti  interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
          all'eventuale  collocazione dei titoli azionari sul mercato
          con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto costitutivo
          delle  societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
          di  nominare  uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
          di  servizi  pubblici  locali  una  quota delle azioni puo'
          essere  destinata  all'azionariato diffuso e resta comunque
          sul mercato.".
                 "Art. 118 (Regime del trasferimento di beni). - 1. I
          trasferimenti  di  beni  mobili  ed immobili effettuati dai
          comuni,  dalle  province  e  dai  consorzi  fra tali enti a
          favore di aziende speciali o di societa' di capitali di cui
          al  comma  13  dell'art.  113  sono esenti, senza limiti di
          valore,  dalle imposte di bollo, di registro, di incremento
          di  valore,  ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta,
          spesa,  tassa  o  diritto di qualsiasi specie o natura. Gli
          onorari  previsti  per i periti designati dal tribunale per
          la  redazione  della  stima di cui all'art. 2343 del codice
          civile, nonche' gli onorari previsti per i notai incaricati
          della  redazione  degli  atti conseguenti ai trasferimenti,
          sono ridotti alla meta'.
                 2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano
          anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di
          complessi  aziendali  o  di  rami  di  essi posti in essere
          nell'ambito   di   procedure  di  liquidazione  di  aziende
          municipali  e provinciali o di aziende speciali, adottate a
          norma  delle  disposizioni vigenti in materia di revoca del
          servizio  e  di  liquidazione  di aziende speciali, qualora
          dette   procedure   siano   connesse   o   funzionali  alla
          contestuale  o  successiva  costituzione  di  societa'  per
          azioni,  aventi  per  oggetto  lo  svolgimento del medesimo
          servizio   pubblico  in  precedenza  svolto  dalle  aziende
          soppresse,  purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di
          aziende  trasferiti  o  retrocessi  vengano  effettivamente
          conferiti  nella costituenda societa' per azioni. Le stesse
          disposizioni  si  applicano  altresi'  ai  conferimenti  di
          aziende,  di complessi aziendali o di rami di essi da parte
          delle  province  e  dei  comuni  in  sede di costituzione o
          trasformazione   dei   consorzi   in   aziende  speciali  e
          consortili  ai  sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per
          la  costituzione  di societa' per azioni ai sensi dell'art.
          116,  ovvero  per  la  costituzione,  anche  mediante  atto
          unilaterale,  da  parte  di  enti  locali,  di societa' per
          azioni  al  fine  di dismetterne le partecipazioni ai sensi
          del  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474, e
          successive modificazioni.
                 3. (comma abrogato).".
                 "Art.  123  (Norma  transitoria).  -  1. Resta fermo
          l'obbligo  per  gli  enti  locali di adeguare l'ordinamento
          delle  aziende  speciali  alle disposizioni di cui all'art.
          1l4  gli  enti  locali  iscrivono per gli effetti di cui al
          primo  comma  dell'art.  2331 del codice civile, le aziende
          speciali nel registro delle imprese.
                 2.  Restano  salvi  gli  effetti  degli  atti  e dei
          contratti  che  le medesime aziende speciali hanno posto in
          essere  anteriormente  alla data di attuazione del registro
          delle  imprese,  di  cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580.
                 3. (comma abrogato).".
                 Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della   legge   23   agosto   1988,   n.   400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
                 "1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.".
                 Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
                 "Art.  8  (Conferenza  Stato  ed  autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI. dell'UPI o dell'UNCEM.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".