Art. 2.

  Non  sono  comprese  nel  numero  di  cui al precedente articolo le
concessioni  previste  dal  secondo  comma  dell'art.  4  della legge
3 marzo 1951, n. 178.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2001


                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri