Art. 2. Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri