Art. 2. Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 372/99, ai fini del presente decreto si intende per: 1) Complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o piu' impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99. 2) Scarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua. 3) Scarico indiretto: emissione di sostanze nell'acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC. 4) Validazione: controllo al fine di assicurare la completezza e la consistenza di ogni singola comunicazione e dell'insieme delle comunicazioni, in conformita' al presente decreto.