Art. 2.
                             Definizioni

   1.  Ferme  restando  le  definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 372/99, ai fini del presente decreto si intende per:
   1)  Complesso  IPPC: struttura industriale o produttiva costituita
da  uno  o  piu'  impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore
svolge  una  o  piu'  delle  attivita'  elencate  nell'allegato I del
decreto legislativo n. 372/99.
   2) Scarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell'aria e
nell'acqua.
   3)   Scarico  indiretto:  emissione  di  sostanze  nell'acqua  per
trasferimento,  tramite  fognatura,  ad  un  impianto  di depurazione
esterno al complesso IPPC.
   4)  Validazione:  controllo al fine di assicurare la completezza e
la  consistenza  di  ogni  singola comunicazione e dell'insieme delle
comunicazioni, in conformita' al presente decreto.