Art. 4. Modalita' e scadenze della comunicazione 1. Tutti i gestori di complessi IPPC comunicano all'autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 372/99 e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, secondo le modalita' indicate all'art. 3, entro il 1 giugno del 2002, i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2003, tutti i gestori di complessi IPPC le cui emissioni superano i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, comunicano all'autorita' competente di cui al comma 1 e all'ANPA, secondo le modalita' indicate all'art. 3, i dati relativi all'anno precedente. 3. Le autorita' competenti di cui al comma 1, diverse dall'autorita' statale, trasmettono all'ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative all'anno precedente, entro il 30 settembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi. 4. I gestori di complessi IPPC e le autorita' competenti di cui al precedente comma trasmettono i dati previsti dal presente articolo all'ANPA per via telematica, secondo le modalita' indicate al punto 1.1 dell'allegato 1. 5. L'ANPA elabora e trasmette i dati di cui al presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito denominato Ministero, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 novembre di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi. La trasmissione e' effettuata anche ai fini del successivo invio dei dati alla Commissione europea.