Art. 4.
              Modalita' e scadenze della comunicazione

   1.  Tutti  i  gestori  di  complessi IPPC comunicano all'autorita'
competente  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  numero  8), del decreto
legislativo   372/99   e  all'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente,  di  seguito  denominata  ANPA,  secondo  le modalita'
indicate   all'art.   3,   entro   il  1  giugno  del  2002,  i  dati
identificativi  del  complesso  e,  nel  caso in cui siano superati i
valori  soglia  di  cui  alle  tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I,
anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001.
   2.  Entro  il  30  aprile  di ogni anno, a partire dall'anno 2003,
tutti  i gestori di complessi IPPC le cui emissioni superano i valori
soglia  di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, comunicano
all'autorita'  competente  di  cui  al comma 1 e all'ANPA, secondo le
modalita' indicate all'art. 3, i dati relativi all'anno precedente.
   3.   Le   autorita'   competenti   di  cui  al  comma  1,  diverse
dall'autorita'  statale, trasmettono all'ANPA, previa validazione, le
comunicazioni  relative  all'anno  precedente,  entro il 30 settembre
2002  per  quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il
30  giugno di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni
successivi.
   4. I gestori di complessi IPPC e le autorita' competenti di cui al
precedente  comma  trasmettono  i dati previsti dal presente articolo
all'ANPA  per  via telematica, secondo le modalita' indicate al punto
1.1 dell'allegato 1.
   5.  L'ANPA  elabora e trasmette i dati di cui al presente articolo
al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito
denominato Ministero, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i
dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 novembre di ogni anno per
quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi. La trasmissione
e'  effettuata  anche  ai  fini  del  successivo  invio dei dati alla
Commissione europea.