Art. 5.
                        Pubblicita' dei dati

   1.  L'ANPA  e  il  Ministero  assicurano, nel rispetto del decreto
legislativo  24  febbraio  1997,  n.  39,  e  conformemente  a quanto
stabilito  dalla  Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati
di  cui  al  presente  decreto,  anche attraverso l'istituzione di un
Inventario  nazionale  delle  emissioni e delle loro sorgenti, aperto
alla  consultazione  secondo  le  modalita'  indicate  al  punto  1.1
dell'allegato 1.