Art. 5. Pubblicita' dei dati 1. L'ANPA e il Ministero assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui al presente decreto, anche attraverso l'istituzione di un Inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti, aperto alla consultazione secondo le modalita' indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.