(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

1.1 LA DICHIARAZIONE E LE LINEE GUIDA
DICHIARAZIONE   -   In  base  alla  presente  normativa  i  complessi
produttivi   IPPC  sono  tenuti  ad  una  dichiarazione  annuale  che
riguarda:  informazioni  per  l'identificazione del complesso e delle
attivita'  sorgenti  di  emissioni  che  vi sono svolte, informazioni
sulle  emissioni  in  aria  ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze
stabiliti, se superiori a determinati valori soglia.
La  dichiarazione  si  compone  essenzialmente di tre parti. La prima
parte  riguarda  l'identificazione  del  complesso produttivo e delle
attivita'  sorgenti di emissioni che vi sono svolte. La seconda parte
riguarda  le  emissioni in aria. La terza parte riguarda le emissioni
in acqua (nel questionario e' presente anche una quarta parte, che e'
relativa alle emissioni in acqua).
Le   informazioni   dichiarate  andranno  a  costituire  l'Inventario
nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti)
e il Registro EPER (European Pollutant Emission Register). Attraverso
l'Inventario  INES  e  il  Registro EPER le informazioni saranno rese
pubbliche.
Nel  2002 tutti i complessi IPPC devono dichiarare i dati relativi al
2001. I complessi IPPC che, in base ai criteri riportati nel presente
allegato,  non hanno emissioni da dichiarare devono compilare solo la
prima   parte   del  questionario  relativa  all'identificazione  del
complesso  IPPC  (in questo caso i dati non saranno resi pubblici). I
complessi  IPPC  che,  in  base  ai  criteri  riportati  nel presente
allegato,   hanno   emissioni  da  dichiarare,  devono  compilare  il
questionario  anche  per le parti relative alle emissioni in aria e/o
acqua.
Le  dichiarazioni  successive  all'anno  2002  riguarderanno  solo  i
complessi  IPPC  che,  in  base  ai  criteri  riportati  nel presente
allegato, hanno emissioni da dichiarare.
Le   dichiarazione  devono  essere  inviate  contemporaneamente  alla
propria autorita' competente e all'ANPA entro il 30 marzo.
Le  modalita'  di  invio  saranno  definite e diffuse in tempo utile,
tramite  internet,  sul sito dell'Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (www.sinanet.anpa.it e/o www.anpa.it).
LINEE  GUIDA  -  Le  linee guida, che contengono le istruzioni per la
dichiarazione,  sono rivolte agli operatori dei complessi produttivi.
Esse, dopo aver messo l'operatore del complesso in grado di capire se
deve  dichiarare  o meno, guidano il dichiarante nel reporting: quali
informazioni acquisire, come acquisirle e come dichiararle.
Nelle   linee  guida  sono  riportati  criteri  e  modalita'  per  la
produzione dei dati. Cio' che e' richiesto al dichiarante e' di porre
grande  attenzione  alla  qualita'  dei dati e di fornire, secondo le
indicazioni delle linee guida, i migliori dati possibili.
Le  linee  guida  si  compongono  dei  seguenti capitoli: "Criteri ed
indicazioni  per  la  dichiarazione"  dove  sono  riportate  tutte le
indicazioni    necessarie   per   una   corretta   compilazione   del
questionario:  chi  deve  dichiarare,  quali  inquinanti dichiarare e
quando  dichiararli,  come  acquisire  e  come  esprimere  i  dati di
emissione. Sono inoltre riportati elenchi di riferimenti nazionali ed
internazionali  dove  si  possono  trovare  informazioni utili per la
produzione   dei   dati  di  emissione;  "Particolarita'"  dove  sono
riportate indicazioni per risolvere alcune difficolta' che si possono
incontrare  nella  dichiarazione;  "Riferimenti"  che e' un elenco di
tutti  i  riferimenti  normativi nazionali e comunitari che sono alla
base  della dichiarazione delle emissioni in aria ed acqua di origine
industriale;  "Glossario"  che  contiene  le  definizioni  di  alcuni
termini e acronimi usati nel testo (una piccola "g" posta in apice ad
una  parola  nel  testo indica che nel "Glossario" si puo' trovare la
sua  definizione); "Allegati" dove sono riunite tutte le tabelle e le
figure  alle  quali  si fa riferimento nelle linee guida ed anche nel
questionario.
Le  linee guida saranno sottoposte a processi di revisione annuali in
base  agli  sviluppi  del  registro  europeo  EPER  e della normativa
ambientale nazionale ed internazionale.
La  consultazione delle linee guida e' indispensabile per la corretta
compilazione del questionario.
Le   presenti   Linee   Guida  sono  disponibili  sul  sito  Internet
dell'Agenzia    Nazionale    per    la    Protezione    dell'Ambiente
(www.sinanet.anpa.it e/o www.anpa.it).
L'Inventario  Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti e' reso
disponibile,  per  la  consultazione  da parte del pubblico, sui siti
Internet www.minambiente.it e www.sinanet.anpa.it
1.2 CRITERI ED INDICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE
1.2.1 Il complesso IPPC
L'unita'  dichiarante e' il complesso IPPCg. Per complesso si intende
una  struttura industriale o piu' genericamente produttiva costituita
da  uno  o  piu'  impiantig  nello  stesso  sitog,  in  cui lo stesso
operatore svolge una o piu' attivita'.
Un  complesso  e'  detto  IPPC quando al suo interno e' svolta almeno
un'attivita'  IPPC (vedi paragrafo successivo). Un complesso e' detto
non IPPC quando al suo interno non e' svolta alcuna attivita' IPPC.
1.2.2 Le attivita' IPPC
Le  attivita'  IPPC sono le attivita' dell'allegato I della Direttiva
IPPC.  Esse  sono  riportate  in  Tab.  1.6.1. Se un'attivita' non e'
compresa in Tab.1.6.1, e' definita attivita' non IPPC.
In  Tab. 1.6.1 le attivita' IPPC sono distinte in categorie; ciascuna
categoria  e'  identificata  da un codice IPPC a due cifre. Il codice
IPPC  ad  una  cifra  identifica  gruppi di categorie di attivita'. A
ciascuna categoria e' poi associato uno o piu' codici NOSE-Pg (cinque
cifre) e uno o piu' codici NACEg.
Come  si puo' vedere in Tab.1.6.1, alle categorie spesso e' associato
un  valore  soglia1  riferito  alla potenza termica installata o alla
capacita' produttiva.
Quando  alla categoria di attivita' e' associato un valore soglia, si
intende  che  solo  le attivita' con potenza o capacita' superiore al
valore soglia sono attivita' IPPC.
Quando  alla  categoria  di  attivita'  non e' associato alcun valore
soglia,  si  intende  che tutte le attivita' di questa categoria sono
attivita' IPPC.
Se  piu'  attivita'  della  stessa categoria sono svolte nel medesimo
complesso, le capacita' di queste installazioni devono essere sommate
per  ottenere  la  capacita' della categoria (ovviamente le capacita'
devono  essere  espresse  nella  stessa  unita'  di misura per essere
sommate).
Esempio:  Se  in  un  complesso  ci  sono due caldaie di 40 e 25 MWth
rispettivamente,  le  singole  capacita'  devono  essere  sommate per
ottenere  la capacita' della categoria, che sara' pari a 65 MWth. (In
questo  esempio  mentre le singole capacita' sono inferiori, la somma
e' superiore al valore soglia per la categoria 1.1)
Ciascuna  attivita'  sorgente  di emissione e' dunque identificata da
una terna di codici: un codice IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.
1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia
Nelle  Tab.  1.6.2  e  1.6.3  sono  riportati  gli inquinanti2 le cui
emissioni rispettivamente in aria ed in acqua sono da dichiarare. Gli
inquinanti  sono generalmente accompagnati da indicazioni per la loro
identificazione e da un valore soglia espresso in kg per anno (kg/a).
L'emissione   di   un   inquinante   deve  essere  dichiarata  quando
l'emissione  totale  del  complesso  IPPC dichiarante e' superiore al
valore soglia.
Eccezioni:
1.  Le  emissioni  totali  annue di anidride solforosa e di ossidi di
azoto  provenienti  da  impianti  di  combustione con potenza termica
nominale   pari   o   superiore   a   50  MW  (categoria  IPPC  1.1),
indipendentemente   dal  tipo  di  combustibile  utilizzato  (solido,
liquido  o  gassoso)  devono  essere dichiarate anche se inferiori al
valore soglia.
2. Per quanto riguarda il selenio e i policlorobifenili in Tab. 1.6.2
e   il   nonilfenolo   e   il   pentaclorobenzene   in   Tab.  1.6.3,
provvisoriamente     non     accompagnati    da    indicazioni    per
l'identificazione  e  da  valori  soglia, si raccomanda di dichiarare
comunque l'emissione in caso di presenza dell'inquinante.
1.2.6 Chi deve dichiarare?
           ---->  Vedere figura a pag. 18 del S.O.  <----


Lo  schema  precedente mostra chiaramente il percorso che l'operatore
di   un   complesso  produttivo  deve  seguire  per  capire  se  deve
partecipare  al  censimento  e,  in  caso  affermativo, che cosa deve
dichiarare.
1.2.5 Le attivita' IPPC e non IPPC
Se  nel  complesso  IPPC  sono  svolte  piu' attivita' IPPC, tutte le
attivita' IPPC devono essere dichiarate.
Se  nel  complesso IPPC oltre alle attivita' IPPC sono presenti anche
attivita'  non  IPPC  che  contribuiscono  alle emissionig totali del
complesso,  il  contributo  delle  attivita'  non  IPPC  deve  essere
sottratto dal totale delle emissioni. Se non e' possibile valutare il
contributo  delle  emissioni  da attivita' non IPPC (es: perche' sono
convogliate  insieme  a  quelle  da attivita' IPPC o per altri motivi
tecnici)  e'  consentito  lasciarle  incluse  nel  dato  di emissione
totale;  in  questo caso si deve semplicemente indicare la presenza e
la   tipologia   delle   attivita'   non   IPPC   che  contribuiscono
all'emissione totale del complesso IPPC.
1.2.6 La principale attivita' IPPC
La  principale attivita' IPPC e' quella che contribuisce maggiormente
alle emissioni
Se  nel  complesso  e'  svolta  una  singola  attivita' IPPC, essendo
l'unica, e' anche la principale.
Se  nel  complesso  sono svolte piu' attivita' IPPC, tra quest'ultime
deve   essere   indicata   qual'e'  la  principale.  Generalmente  la
principale  attivita'  IPPC  coincide  con  la  principale  attivita'
economica.  Se la determinazione della principale attivita' economica
e'  difficile e/o non risultasse chiara la coincidenza tra principale
attivita'  economica  e  principale  attivita'  IPPC,  il giudizio di
esperti e delle autorita' competenti guideranno nella identificazione
dell'attivita' principale.
1.2.7 Le sottoliste di inquinanti
Nelle   tabelle  da  1.6.4.1  a  1.6.5.6  sono  riportate  sottoliste
specifiche,  che  indicano  per  ciascuna  categoria  di attivita', i
principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni. Le
tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.4.6 sono relative alle emissioni in aria. Le
tabelle  da  1.6.5.1 a 1.6.5.6 sono relative alle emissioni acqua. Le
sottoliste non sono elenchi di minima (dichiarare almeno le emissioni
degli   inquinanti   riportati   nelle  sottoliste)  ne'  di  massima
(dichiarare  al massimo le emissioni degli inquinanti riportati nelle
sottoliste):  le sottoliste sono liste di controllo che devono essere
utilizzate   come   guida   per  la  selezione  degli  inquinanti  da
dichiarare.
E'  responsabilita'  del dichiarante dichiarare le emissioni di tutti
gli  inquinanti di Tab. 1.6.2 e Tab. 1.6.3. Cio' non vuol dire che il
dichiarante  deve  misurare  o  stimare  tutti gli inquinanti di Tab.
1.6.2  e  Tab.  1.6.3  per  sapere  se  sono  presenti  o  meno nelle
emissioni.  In base alla conoscenza dei processi svolti nel complesso
produttivo,  il  dichiarante  sa  se  un  determinato  inquinante  e'
presente o meno nelle emissioni generate dai processi stessi. Solo se
ritiene  che  un  certo  inquinante sia presente nelle emissioni deve
acquisire il dato di emissione e dichiararlo secondo quanto riportato
nel paragrafo 1.2.6.
Conseguentemente  la  lista  degli inquinanti emessi da una attivita'
puo'  anche  differire  dalle  sottoliste,  come  puo'  avvenire,  ad
esempio,  per  l'industria  chimica  dove  grande  e' la varieta' dei
processi per la produzione di differenti prodotti.
1.2.8 Emissioni in aria
In  riferimento alla Tab. 1.6.2, l'emissione di un inquinante in aria
deve  essere  dichiarata quando l'emissione totale del complesso IPPC
dichiarante e' superiore al valore soglia.
Eccezioni:
1.  Le  emissioni  totali  annue di anidride solforosa e di ossidi di
azoto  provenienti  da  impianti  di  combustione con potenza termica
nominale   pari   o   superiore   a   50  MW  (categoria  IPPC  1.1),
indipendentemente   dal  tipo  di  combustibile  utilizzato  (solido,
liquido  o  gassoso)  devono  essere dichiarate anche se inferiori al
valore soglia.
2.  Si raccomanda di dichiarare comunque le emissioni di selenio e di
policlorobifenili provvisoriamente non accompagnati da valori soglia.
L'emissione  totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e
diffuse/non  puntuali  (non convogliate). E' richiesto di indicare la
tipologia  dell'emissione  totale  dichiarata  (emissione  puntuale o
emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non
sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.
Se  all'emissione  totale  del  complesso  dichiarante contribuiscono
anche  attivita'  non IPPC, i corrispondenti contributi devono essere
sottratti  dal  totale,  ma possono rimanere inclusi come specificato
nel paragrafo 1.2.3.
Se  all'emissione  totale  del  complesso  dichiarante contribuiscono
attivita'  svolte  in complessi diversi da quello dichiarante (es: un
impianto  di  abbattimento  condiviso  tra  due  o  piu' operatori di
diversi  complessi),  i contributi provenienti da attivita' svolte in
complessi  diversi  da  quello  dichiarante  devono  essere sottratti
dall'emissione totale.
Se il complesso dichiarante condivide con altri operatori un impianto
di  abbattimento  situato in un altro complesso confinante adiacente,
deve  calcolare  e  dichiarare  la  propria  quota  che  contribuisce
all'emissione totale.
L'emissione  totale  del  complesso dichiarante deve essere ripartita
tra le attivita' IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso.
Se nel complesso e' svolta solo un'attivita' IPPC, l'emissione totale
sara' attribuita tutta all'unica attivita' IPPC svolta nel complesso.
Se  nel  complesso  IPPC sono svolte piu' attivita' IPPC, l'emissione
totale  sara'  distribuita  tra  tutte  le attivita' IPPC sorgenti di
emissione.
Alla  dichiarazione  delle  emissioni in aria e' dedicata la parte II
del questionario.
1.2.9 Emissioni in acqua
La  dichiarazione delle emissioni in acqua e' piu' complessa rispetto
a  quella delle emissioni in aria. La maggiore complessita' e' dovuta
soprattutto  alla  presenza  o meno di processi di depurazione3 degli
effluenti e alla ubicazione degli eventuali impianti di trattamento.
Il  complesso  IPPC dichiarante deve dichiarare la presenza o meno di
processi   di   depurazione  degli  effluenti  e  l'ubicazione  del/i
impianto/i  di  depurazione. Nel caso in cui i reflui o parte di essi
siano  sottoposti  ad  un  processo di depurazione, il complesso IPPC
dichiarante   in   particolare   deve  dichiarare  se  l'impianto  di
depurazione fa parte:
- del complesso IPPC dichiarante (depurazione on-site),
- di un complesso IPPC diverso dal dichiarante (depurazione off-site,
altro IPPC)
- di un complesso non IPPC (depurazione off-site, altro non IPPC)
-  di  nessun  complesso (depurazione off-site, unita' tecnica a se',
depuratore consortile)
In  Fig.  1.6.1  e'  schematizzata la richiesta di informazioni sulla
presenza ed ubicazione dell'impianto di depurazione.
Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi diretti ed indiretti.
Lo  scarico  diretto  e'  lo  scarico  avviato  direttamente al corpo
recettore  (corso  d'acqua) anche dopo eventuale depurazione on-site;
lo  scarico  indiretto  e'  lo  scarico avviato, previo trasferimento
tramite fognatura, ad un impianto di depurazione off-site.
In riferimento alla tab. 1.6.3, l'emissione di un inquinante in acqua
deve  essere  dichiarata quando l'emissione totale del complesso IPPC
dichiarante e' superiore al valore soglia.
Eccezione:  Si  raccomanda  di  dichiarare  comunque  le emissioni di
nonilfenolo  e pentaclorobenzene provvisoriamente non accompagnati da
valori soglia.
Per  le  emissioni in acqua, l'emissione totale da confrontare con il
valore soglia e' la somma di scarichi diretti e scarichi indiretti.
L'emissione  totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e
diffuse/non  puntuali  (non convogliate). E' richiesto di indicare la
tipologia  dell'emissione  totale  dichiarata  (emissione  puntuale o
emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non
sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.
Se  all'emissione  totale  del  complesso  dichiarante contribuiscono
anche  attivita'  non IPPC, i corrispondenti contributi devono essere
sottratti  dal  totale,  ma possono rimanere inclusi come specificato
nel paragrafo 1.2.3.
L'emissione  totale  del  complesso dichiarante deve essere ripartita
tra  le attivita' IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se
nel  complesso  e'  svolta solo un'attivita' IPPC, l'emissione totale
sara' attribuita tutta all'unica attivita' IPPC svolta nel complesso.
Se  nel  complesso  IPPC sono svolte piu' attivita' IPPC, l'emissione
totale  sara'  distribuita  tra  tutte  le attivita' IPPC sorgenti di
emissione.
In  Fig.1.6.2  e'  schematizzata la situazione effluenti idrici di un
ipotetico complesso IPPC i cui reflui idrici in parte non necessitano
e  in  parte  necessitano di depurazione e la depurazione e' in parte
interna  ed in parte esterna. La spiegazione allegata alla Fig. 1.6.2
e  la  successiva  Tab.  1.6.6  illustrano le principali modalita' di
dichiarazione dell'ipotetico complesso IPPC di Fig.1.6.2.
Per ogni scarico idrico e' inoltre richiesto di comunicare il nome ed
il codice del bacino recettore.
Alla  dichiarazione delle emissioni in acqua e' dedicata la parte III
del questionario
Depurazione  off-site presso un depuratore che e' un'unita' tecnica a
se' (depuratore consortile)
Nel  caso  di depurazione off-site quando il depuratore e' una unita'
tecnica  a  se'  (un impianto di depurazione consortile e' una unita'
tecnica  a  se)  e'  consentito  eccezionalmente  al  complesso  IPPC
dichiarare anche l'emissione dopo la depurazione off-site.
L'adozione  di  questa eccezione non cancella l'obbligo di dichiarare
gli scarichi indiretti secondo le modalita' gia' illustrate. Nel caso
di  adozione  di  questa eccezione gli scarichi indiretti non saranno
inseriti nel Registro Europeo delle Emissioni (EPER), cioe' i dati di
emissione in acqua prima della depurazione non saranno comunicati per
l'inserimento  in  EPER;  al  loro posto saranno comunicati i dati di
emissione in uscita dal depuratore.
L'adozione  di  questa  eccezione  deve  avvenire secondo le seguenti
modalita':
1.  sara'  completa  cura del complesso produttivo che vuole adottare
questa  eccezione  fornire  le  informazioni  necessarie alla propria
autorita' competente e all'ANPA;
2.  se piu' complessi IPPC, che inviano i propri reflui ad uno stesso
depuratore   consortile,   vogliono  adottare  questa  eccezione,  e'
sufficiente  che  uno  solo  di  essi  invii  alla  propria autorita'
competente   e   all'ANPA   le   informazioni   necessarie  affinche'
l'eccezione  sia  applicata  a tutti i complessi IPPC. In pratica uno
solo  tra  i  complessi  IPPC dichiaranti che inviano i propri reflui
allo  stesso  depuratore  consortile  deve  farsi  carico  dell'onere
dell'invio delle informazioni;
3.  le  informazioni  necessarie  che  devono  essere comunicate alla
propria  autorita'  competente e all'ANPA affinche' l'eccezione possa
essere adottata sono le seguenti:
-  consenso  del  gestore  del  depuratore  a dichiarare informazioni
relative al suo impianto di depurazione e che tali informazioni siano
rese pubbliche;
-  elenco  dei  complessi  IPPC  dichiaranti  che  inviano  i  propri
effluenti  allo  stesso  depuratore  consortile, con l'indicazione di
quali intendono adottare questa eccezione;
- dati di identificazione del depuratore consortile;
- dati di emissione diretta in acqua del depuratore consortile.
L'acquisizione  da  parte  della  propria  autorita' competente della
lettera   di  consenso  del  gestore  del  depuratore  consortile  e'
indispensabile  per  l'utilizzo da parte delle autorita' stesse delle
informazioni sul depuratore;
4.  per  il  depuratore, analogamente a ciascun complesso dichiarante
IPPC,  deve  essere  indicata la principale attivita' IPPC. In questo
caso  la  principale  attivita'  IPPC  (associata  alle emissioni del
depuratore) sara' l'attivita' IPPC che contribuisce maggiormente alle
emissioni  dirette in acqua in uscita dal depuratore, selezionata tra
quelle  svolte  presso  i  complessi  produttivi IPPC dichiaranti che
inviano  i  propri reflui al depuratore. La principale attivita' IPPC
deve essere identificata dal codice IPPC e codice NOSE;
5.  il  dato  di emissione del depuratore dovrebbe corrispondere solo
alla  quota  relativa  ai  contributi  di  tutti i complessi IPPC che
inviano  i  propri reflui al depuratore. Se non e' possibile valutare
(e  scorporare  dall'emissione  totale)  il contributo proveniente da
eventuali  altre  sorgenti  non  IPPC (complessi produttivi non IPPC,
insediamenti  civili)  che  inviano  i  propri scarichi al depuratore
consortile, e' consentito dichiarare l'emissione totale in uscita del
depuratore.  In  questo  caso  si raccomanda di comunicare in "Note e
comunicazioni" la presenza di sorgenti non IPPC.
Alla  dichiarazione  delle emissioni dopo depurazione off-site quando
il depuratore e' un'unita' tecnica a se', e' dedicata la parte IV del
questionario.
1.2.10 Misurare, calcolare, stimare
Le   informazioni   quantitative   sugli  inquinanti  presenti  nelle
emissioni   possono  essere  acquisite  attraverso  le  tre  seguenti
procedure:  Misura,  Calcolo  e  Stima.  Qualunque  sia  la modalita'
utilizzata per acquisire il dato, il dichiarante deve comunque sempre
porre  grande attenzione alla qualita' dei dati e fornire, secondo le
indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili. Si
precisa  che  la  qualita'  e  l'accuratezza4 del dato dichiarato, e'
responsabilita'  del dichiarante stesso. La modalita' di acquisizione
del dato di emissione deve essere indicata accompagnando ciascun dato
di  emissione  dichiarato  con  la  lettera M o C o S a seconda se e'
stato Misurato, Calcolato o Stimato.
-   Misura   -   Una   emissione   si  intende  misurata  (M)  quando
l'informazione  quantitativa  deriva  da  misure  realmente  fatte su
campioni    prelevati   nell'impianto   stesso   utilizzando   metodi
standardizzati  o  ufficialmente  accettati.  Spesso per convertire i
risultati  delle  misure  in dati di emissioni sono necessari calcoli
aggiuntivi.  Il dato di emissione puo' derivare da misure in continuo
o  da  monitoraggi con una definita frequenza annua. I monitoraggi in
continuo  producono  ovviamente  i  dati piu' accurati, ma spesso non
sono   praticabili,  puo'  essere  antieconomico  e  anche  superfluo
realizzarli.  Nel  caso dei monitoraggi non in continuo e' importante
che  la frequenza del campionamento garantisca medie sufficientemente
rappresentative  della  composizione  media  annua  della  emissione,
relativamente all'inquinante in oggetto.
Le misure saltuarie sono quelle eseguite "una tantum", ad esempio una
o   poche  volte  all'anno  e  generalmente  non  nell'ambito  di  un
programmato  piano  di  monitoraggio.  A causa della scarsa frequenza
annua  le  misure  saltuarie  generalmente  non  possono fornire dati
rappresentativi   dei   rilasci   annui   di   un   certo  inquinante
principalmente  per  due  cause:  variazione dei rilasci nel tempo in
relazione  ai  cambiamenti dei processi e/o dei livelli connessi alla
produzione,  e variabilita' connesse alle varie fasi (campionamento e
analisi)  dei  metodi  analitici applicati. Quando ragionevoli motivi
accrescono    la    rappresentativita'    delle   misure   saltuarie,
nell'impossibilita'  di  utilizzo  di altre procedure di acquisizione
dei  dati,  anche  le  misure saltuarie possono essere utilizzate per
valutare  l'emissione  totale  annua.  Le  misure  saltuarie  possono
comunque sempre risultare utili per la verifica delle stime.
-   Calcolo   -   Una  emissione  si  intende  calcolata  (C)  quando
l'informazione quantitativa e' ottenuta utilizzando metodi di stima e
fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e
rappresentativi  dei  vari  settori  industriali. E' importante tener
conto  delle  variazioni  nei  processi produttivi, per cui quando il
calcolo  e'  basato  sul  bilancio di massa, quest'ultimo deve essere
applicato  ad  un  periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore
che  sia rappresentativo dell'intero anno. La qualita' dei fattori di
emissione  puo'  variare  molto,  in  funzione  dell'attendibilita' e
applicabilita' dei calcoli e misure da cui derivano. Si raccomanda di
usare   i   fattori  di  emissione  piu'  attendibili,  originati  da
monitoraggi di impianti e rilasci simili.
-  Stima - Una emissione si intende stimata (S) quando l'informazione
quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori
assunzioni  o  ipotesi  di  esperti.  La  procedura di stima fornisce
generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di
misura  e  calcolo,  per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i
precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.
1.2.11 Che cosa faccio: misuro, calcolo o stimo?
Le  tre  procedure  di acquisizione dei dati non sono equivalenti. Un
monitoraggio    in    continuo   fornisce   dati   sicuramente   piu'
rappresentativi,  ma laddove non sono praticabili misure sperimentali
con  metodi  e/o  frequenza adeguata, il calcolo basato su fattori di
emissione  di  buona  qualita' o su bilanci di massa e' senz'altro da
preferire. La scelta sara' di volta in volta affidata alle conoscenze
e  all'esperienza  di coloro che hanno il compito di produrre i dati.
Si  raccomanda di porre grande attenzione alla qualita' dei dati e di
fornire  i  migliori  dati possibili ai fini della loro accuratezza e
omogeneita'.
1.2.12 Che cosa indico M, C o S?
Per valutare l'emissione totale di un certo inquinante il primo passo
da fare e' individuare tutti i punti di rilascio, compresi ad esempio
i canali di deflusso, tutti i camini e i punti di fuga. Poi si dovra'
valutare  ogni  singolo  rilascio  con una delle procedure descritte.
Molto spesso una sola procedura non e' sufficiente a dare l'emissione
totale.  Spesso  i  dati  ottenuti per misura diretta, anche se molto
accurati,  non  bastano  da  soli  per  valutare  l'emissione  totale
comprensiva  di  tutti  i  punti  di  rilascio,  che  sara'  valutata
ricorrendo  anche  alle  procedure di calcolo e stima. In questi casi
l'emissione   totale   riportata  sara'  identificata  dalla  lettera
corrispondente  alla procedura utilizzata per determinare la porzione
piu' grande della emissione. Es: l'emissione annuale di un inquinante
in  aria  e'  determinata  con le tre procedure: il 30% del totale e'
misurato (rilasci dal camino), il 15% del totale e' stimato (fughe) e
il 55% e' calcolato (rilasci dalle valvole). Poiche' la maggior parte
e' calcolata, l'emissione totale, somma delle tre, sara' identificata
dalla lettera C.
1.2.13 Come devo esprimere il dato di emissione?
Il  dato di emissione deve essere dichiarato come emissione annua. Le
unita'  di  misura  da  utilizzare dipendono dagli inquinanti. Per la
maggior  parte degli inquinanti si deve utilizzare il chilogrammo per
anno  (kg/a);  altre unita' di misura sono tonnellate per anno (t/a o
Mg/a)  e  grammi per anno (g/a). Nel questionario per ogni inquinante
e' indicata l'unita' di misura da utilizzare.
Il  dato  di emissione di ciascun inquinante deve essere approssimato
alla  prima cifra decimale. Es: 226.525,65 ton/anno di CO deve essere
approssimato  a  226.525,6;  226.525,66  ton/anno  di  CO deve essere
approssimato  a  226.525,7;  1.018,70  kg/anno  di  cromo deve essere
approssimato a 1.018,7.
1.2.14 Misura delle emissioni in aria
Per  la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria si raccomanda
di  utilizzare  i  metodi  riportati  e/o  indicati  nella  normativa
italiana.  I principali riferimenti normativi nazionali italiani dove
si possono trovare metodi ed indicazioni utili sono riportati in Tab.
1.6.7.
Per  gli  inquinanti  non  regolamentati  dalla  normativa  nazionale
italiana   si   raccomanda   di   utilizzare   metodi  standardizzati
internazionalmente  accettati.  Se  si  vuole  usare  un  metodo  non
standardizzato, esso dovra' essere verificato con un metodo standard.
Un  elenco indicativo dei principali metodi di analisi standardizzati
e  riconosciuti  a  livello  internazionale,  elaborati  da UNI (Ente
Nazionale  Italiano  di  unificazione),  CEN  (European Committee for
Standardization),     ISO     (International     Organization     for
Standardization),  ASTM  (American Society for Testing and Materials)
ed  EPA  (Environmental  Protection Agency, USA) e' riportato in Tab.
1.6.8.
I   siti   web   delle   principali   organizzazioni   nazionali   ed
internazionali  dove  e  possibile vedere, comprare ed in alcuni casi
scaricare gratuitamente i metodi per la misura degli inquinanti nelle
emissioni in aria sono i seguenti:
UNI http://catalogo.uni.com/catalogo/home.html
CEN http://www.cenorm.be/
ISO http://www.iso.ch/cate/cat.html
ASTM
http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/STORE/store.htm?E+mystore
EPA http://www.epa.gov/
1.2.15 Misura delle emissioni in acqua
Per la misura degli inquinanti nelle emissioni in acqua si raccomanda
di  utilizzare  i  metodi  riportati  e/o  indicati  nella  normativa
italiana. I principali riferimenti normativi italiani dove si possono
trovare  metodi  ed indicazioni utili per la misura sono riportati in
Tab.  1.6.9.  E'  imminente  la  pubblicazione dell'edizione 2000 del
volume  "Metodi  analitici  per  le acque" (Istituto di Ricerca sulle
Acque, CNR).
Per  gli  inquinanti  non  regolamentati  dalla  normativa  nazionale
italiana   si   raccomanda   di   utilizzare   metodi  standardizzati
internazionalmente  accettati.  Se  si  vuole  usare  un  metodo  non
standardizzato, esso dovra' essere verificato con un metodo standard.
Un  elenco indicativo dei principali metodi di analisi standardizzati
e  riconosciuti  a  livello  internazionale  elaborati  da  UNI (Ente
nazionale  Italiano  di  unificazione),  CEN  (European Committee for
Standardization),     ISO     (International     Organization     for
Standardization),  ASTM  (American Society for Testing and Materials)
ed  EPA  (Environmental  Protection  Agency,  USA)  e'  riportato  in
Tab.1.6.10.
I   siti   web   delle   principali   organizzazioni   nazionali   ed
internazionali  dove  e  possibile vedere, comprare ed in alcuni casi
scaricare gratuitamente i metodi per la misura degli inquinanti nelle
emissioni   in  acqua  sono  elencati  nel  paragrafo  "Misura  delle
emissioni in aria".
1.2.16 Calcolo e stima delle emissioni in aria
E' imminente la pubblicazione di un "Manuale nazionale dei fattori di
emissione  in  aria",  alla  cui  stesura  stanno lavorando gruppi di
lavoro  ANPA,  ARPAT, ENEA e CESI. Appena possibile sara' disponibile
sul sito SINANET (http://www.sinanet.anpa.it).
Si  riporta  un  elenco  di  riferimenti  internazionali dove trovare
fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:
-  La  Task Force su "Emission Inventories" nell'ambito del programma
UNECEs  EMEP  ha elaborato e aggiorna "Atmospheric Emission Inventory
Guidebook",  che a livello europeo e' attualmente la principale fonte
per   i   fattori  di  emissione  in  aria.  Gli  aggiornamenti  sono
disponibili nel working web site della Task Force:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm
-  La  2a  edizione  di "Atmospheric Emission Inventory Guidebook" e'
disponibile  anche  nel  sito web dell'Agenzia Ambientale Europea. La
disponibilita' di copie cartacee e' limitata.
http://themes.eea.eu.int/toc.php/state/air?doc=39186&l=en
-  Metodi  di stima e fattori di emissione sono disponibili anche nel
sito dello "European Topic Centre on Air emissions"
http://etc-ae.eionet.eu.int/etc-ae/index.htm
-  Fattori  di  emissione  e  metodi per la stima delle emissioni per
tutti  i  settori definiti in the United Nations Framework convention
on    Climate   Change   sono   riportati   nelle   lineeguida   IPCC
(Intergovernmental  Panel  on Climate Change), versione 1996, per gli
inventari  dei gas serra. Inoltre l'IPCC ha sviluppato un rapporto su
"Good  practice  guidance  and  uncertainty  management  in  national
greenhouse gas inventories". Entrambi i documenti sono disponibili su
IPCC-NGGIP website.
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
-  Tutto  il  materiale  su  fattori  di  emissione e metodi di stima
disponibili  elaborati  da  "US  EPA Office of Air Quality Planning &
Standards"  possono  essere  visti  ed, in alcuni casi, scaricati dal
sguente sito web. Alcuni prodotti sono elencati.
http://www.epa.gov/ttn/chief/
- Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition,
Volume I: Stationary Point and Area Sources.
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42.html
-  Volume  II:  Mobile  Sources  (AP-42),  pending  5th edition (Last
updated: 06 April 1998).
http://www.epa.gov/oms/ap42.htm
- Factor Information REtrieval (FIRE) Data System.
http://www.epa.gov/ttn/chief/fire.html
- TANKS 4.07 for Windows(r)
http://www.epa.gov/ttn/chief/tanks.html
-  Fattori  di  emissioni  elaborati  nel  "The  National atmospheric
emissions inventory of the United Kingdom" sono disponibili in:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/emissions
- Il manuale "The Australian emission estimation technique manual" e'
disponibile in:
http://environment.gov.au/epg/npi/eet manuals.html
- Materiale su inventari delle emissioni puo' essere consultato in:
http://www.oecd.org/env/
http://appli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/
-  Informazioni  utili,  in particolare per la produzione dei dati di
emissione del PM10 possono essere trovate in:
							 http://www.iiasa.ac.at%7Erains/index.html
1.2.17 Calcolo e stima delle emissioni in acqua
Le informazioni e i riferimenti utili per il calcolo e la stima delle
emissioni  in acqua sono molto piu' scarse rispetto alle emissioni in
aria. Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare
fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:
-  Informazioni  generali sulle emissioni in acqua si possono trovare
nel  sito  web  di  OSPARCOM  in  relazione  al  progetto "Harmonised
Quantification  and  Reporting  Procedures  for  Hazardous Substances
(HARP)"
http://www.ospar.org/
http://www.sft.no/english/harphaz/
-  Estimation methods of Industrial Wastewater Pollution in the Meuse
Basin,  Comparison  of  approaches,  LIFE  study ENV/F/205, Agence de
l'eau,    RIZA,    Landesumweltamt    Nordrhein   Westfalia,   Office
International  de  l'eau,  Ministere  de  la  Region Walonne, Vlaamse
Milieumaatschappij. August 1998, Agence de l'eau, Paris France.
- Dutch Notes on Monitoring of Emission to Water. Il documento tratta
di aspetti correlati al monitoraggio delle emissioni in acqua per TWG
Monitoring   nell'ambito   dell'IPPC,   Institute  for  Inland  Water
Management  and  Waste  Water  Treatment/RIZA.  February  2000, RIZA,
Lelystad, The Netherlands.
1.2.18 Ufficio Europeo IPPC e Documenti BREF
Nell'ambito della Direttiva IPPC, l'Ufficio Europeo IPPC di Siviglia,
in   collaborazione   con  l'industria  e  organizzazioni  ambientali
governative  e  non  governative  di  tutti  gli  Stati  Membri,  sta
elaborando  dei  documenti denominati BREF (Best available techniques
Reference  documents)  che  contengono  informazioni  sui  processi e
tecniche  di produzione, livelli di emissione e misure e tecniche per
la  riduzione delle emissioni. I Documenti BREF elaborati finora sono
elencati   nella   seguente   tabella.  Informazioni  aggiornate  sui
Documenti  BREF  si possono trovare nel sito web dell'Ufficio Europeo
IPPC:
http://eippcb.jrc.es/exe/FActivitie
Documenti BREF disponibili e attesi (Ottobre 2000)

=====================================================================
       Settori industriali        |Stato del documento|     Data
=====================================================================
       Cemento e calce viva       | documento finale  |  marzo 2000
---------------------------------------------------------------------
             Ceramica             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
           Cloro-alcali           |  proposta finale  | agosto 2000
---------------------------------------------------------------------
Gestione/trattamento comuni delle |                   |
 acque reflue/dei gas di scarico  |  prima proposta   | maggio 2000
---------------------------------------------------------------------
      Refrigerazione e vuoto      |  proposta finale  |settembre 2000
---------------------------------------------------------------------
Questioni economiche e trasversali|                   |
         ai vari comparti         |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
     Emissioni prodotte dallo     |                   |
 stoccaggio di materiali sfusi o  |                   |
            pericolosi            |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
Trasformazione dei metalli ferrosi|  proposta finale  | agosto 2000
---------------------------------------------------------------------
         Alimenti e latte         |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
      Lavorazione del vetro       |  proposta finale  | agosto 2000
---------------------------------------------------------------------
      Allevamento intensivo       |     previsto      |     2001
---------------------------------------------------------------------
         Ferro e acciaio          | documento finale  |  marzo 2000
---------------------------------------------------------------------
            Discariche            |     previsto      |     2004
---------------------------------------------------------------------
  Grandi impianti di combustione  |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
   Prodotti chimici organici in   |                   |
        quantità rilevanti        |  prima proposta   | luglio 2000
---------------------------------------------------------------------
   Prodotti chimici inorganici    |                   |
  gassosi e liquidi in quantità   |                   |
            rilevanti             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
Prodotti chimici inorganici solidi|                   |
      in quantità rilevanti       |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
           Monitoraggio           |     proposta      | gennaio 1999
---------------------------------------------------------------------
  Trasformazione dei metalli non  |                   |
             ferrosi              | documento finale  | maggio 2000
---------------------------------------------------------------------
 Prodotti organici della chimica  |                   |
               fine               |     previsto      |     2004
---------------------------------------------------------------------
             Polimeri             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
      Pasta da carta e carta      | documento finale  | luglio 2000
---------------------------------------------------------------------
            Raffinerie            |  prima proposta   |febbraio 2000
---------------------------------------------------------------------
   Macelli/carcasse di animali    |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
Impianti di forgiatura e fonderie |     previsto      |     2001
---------------------------------------------------------------------
 Specialità chimiche inorganiche  |     previsto      |     2004
---------------------------------------------------------------------
   Trattamento superficiale dei   |                   |
             metalli              |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
   Trattamenti superficiali con   |                   |
             solventi             |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
             Concerie             | seconda proposta  | giugno 2000
---------------------------------------------------------------------
     Lavorazione dei tessili      |     previsto      |     2002
---------------------------------------------------------------------
    Incenerimento dei rifiuti     |     previsto      |     2003
---------------------------------------------------------------------
 Recupero/smaltimento dei rifiuti |     previsto      |     2004

1.3 PARTICOLARITA'
1.3.1 Evitare di contare una emissione due volte
Quando  piu'  di una procedura di produzione di dati e' usata c'e' il
rischio  di  contare  due volte una emissione. Es.: In un impianto le
acque  di lavaggio del pavimento di un'area di processo sono raccolte
e  scaricate all'esterno attraverso un unico scarico. In questo caso,
se  la quantita' stimata di sostanza presente nelle acque di lavaggio
del pavimento viene addizionata alla quantita' misurata nello scarico
finale, il dato finale sara' affetto da un errore per eccesso (doppia
conta degli inquinanti presenti nelle acque di lavaggio del pavimento
dell'area di processo).
1.3.2 Che cosa faccio quando....?
Che  cosa  faccio  quando  in  base  alla  conoscenza dei processi di
produzione  che  si svolgono nel complesso IPPC dichiarante non posso
escludere  la  presenza  di  un certo inquinante nelle emissioni e il
metodo  analitico  di  determinazione  generalmente  utilizzato nello
stabilimento "non e' adeguato" agli scopi della dichiarazione?
Nel  contesto  di  queste  linee  guida  per metodo "non adeguato" si
intende   un  metodo  analitico  che  non  e'  in  grado  di  fornire
indicazioni quantitative sufficienti per stabilire se i valori soglia
di  Tab  1.6.2  e  1.6.3  sono superati o meno. Cio' accade quando il
limite  di  rivelabilita' del metodo e' superiore alla concentrazione
dell'inquinante che si vuole determinare; questo perche' il metodo e'
stato  messo  a  punto  e generalmente utilizzato per altri scopi, ad
esempio  per  stabilire  se  un  certo  limite normativo (diverso dai
valori  soglia  di  Tab  1.6.2  e  1.6.3.  e generalmente espresso in
concentrazione)  e'  rispettato  o  meno  o  quando  l'inquinante  e'
presente   in   tracce  e  ultratracce,  per  la  cui  determinazione
necessiterebbero eventualmente metodi non praticabili. In questo caso
la  sola  informazione  che  il metodo disponibile fornisce e' che la
concentrazione  dell'inquinante  e'  <  limite  di  rivelabilita' del
metodo  stesso.  Questa  informazione,  spesso  sufficiente come gia'
detto  per  conoscere  se  un  certo limite di emissione (espresso in
concentrazione)  stabilito  dalla normativa nazionale e' rispettato o
meno,  puo' non esserlo per decidere se dichiarare o meno l'emissione
totale  annuale  di  un inquinante nel presente censimento. In questo
caso  moltiplicando  infatti  concentrazioni  di  inquinante  pari al
limite  di  rivelabilita'  del  metodo  per  la portata annuale degli
effluenti gassosi ed acquosi si ottiene una emissione annuale massima
(approssimata  per  eccesso)  che  puo' risultare superiore ai valori
soglia  di  Tab.  1.6.2  e 1.6.3. (se si ottiene un'emissione annuale
inferiore al valore soglia il problema non esiste).
In  questo  caso,  se non e' possibile acquisire un dato di emissione
piu'  corretto  (utilizzando  un  metodo  con limite di rivelabilita'
adeguato  o  tramite  calcolo o stima), si raccomanda di: assumere la
concentrazione  dell'inquinante  nelle  emissioni  pari  al limite di
rivelabilita'  del  metodo,  moltiplicare  il  limite  stesso  per la
portata  annuale per ottenere l'emissione annuale massima, dichiarare
il dato di emissione come < emissione annuale massima.
Il dato di emissione cosi' comunicato non sara' inserito nel Registro
EPER e non sara' reso pubblico.
Si  raccomanda  di  segnalare  ulteriormente  questi casi negli spazi
"Note e comunicazioni".
Che  cosa  faccio  quando  nelle  acque prelevate per uso interno del
complesso  gia'  sono presenti inquinanti (es: cloruri nelle acque di
mare),  compresi in Tab. 1.6.3, le cui quantita' possono anche andare
a sommarsi a quelle eventualmente prodotte dalle attivita' svolte nel
complesso?
Questo  caso  ovviamente  non  e'  un  problema  quando  la  presenza
dell'inquinante   nelle  emissioni  e'  dovuta  unicamente  alla  sua
presenza    gia'    nelle    acque    prelevate,    indipendentemente
dall'emissione.
Quando  l'emissione  totale  e'  la  somma  di  due  contributi,  uno
proveniente   dalle   attivita'  IPPC  svolte  nel  complesso  e  uno
indipendente    da   esse,   quest'ultimo   puo'   essere   sottratto
dall'emissione   totale  da  dichiarare.  Se  non  si  puo'  valutare
quantitativamente  il  contributo  indipendente  dalle attivita' IPPC
svolte  si  deve  dichiarare  il dato globale. In entrambi i casi (di
sottrazione  o meno del contributo indipendente dalle attivita' IPPC)
indicare  la  particolarita'  di  questo  dato  negli  spazi  "Note e
comunicazioni".  In  fase  di validazione e controllo si terra' conto
della  particolarita'  del dato ai fini dell'inserimento nelle banche
dati nazionale ed europea.
1.3.3 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
In  Tab.  1.6.2  e 1.6.3 e' specificato che per gli IPA si intende la
somma   degli   IPA  di  Borneff  (fluorantene,  Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene,        Benzo(a)pirene,       Benzo(ghi)perilene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene).  Al  fine  di  dichiarare  dati  omogenei  a
livello  europeo  si  raccomanda,  utilizzando  i  metodi  di  misura
indicati nella normativa italiana (tab. 1.6.7 e 1.6.9) e riconosciuti
a  livello  internazionale  (tab.  1.6.8  e  1.6.10) che generalmente
prevedono  la  determinazione  di  un  numero  di composti maggiori e
diversi rispetto a quelli di Borneff, di limitare la dichiarazione ai
soli IPA di Borneff.
In  caso  di  dichiarazione  delle  emissioni di IPA si raccomanda di
comunicare l'emissione annuale del Benzo(a)pirene espressa in Kg/a.
1.3.4 Cromo e composti
In  caso  di  dichiarazione delle emissioni di Cromo e composti (tab.
1.6.2 e 1.6.3) si raccomanda di comunicare l'emissione annuale del Cr
esavalente (Cr VI) espressa in Kg/a.
1.3.5 Organostannici
In  caso di dichiarazione delle emissioni dei composti organostannici
(tab.  1.6.3)  si  raccomanda  di  comunicare  l'emissione annuale di
tributilstagno e trifenilstagno, espresse in Kg/a.
1.4 RIFERIMENTI
-  Direttiva  96/61/CE  del  Consiglio  del  24  settembre 1996 sulla
prevenzione   e  riduzione  integrate  dell'inquinamento,  nota  come
Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)
-  Decreto  Legislativo  4  agosto  1999, n. 372, di attuazione della
Direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento
- Commission Decision 2000/479/EC on the implementation of a European
Pollutant Emission Register (EPER) according to Artiche 15 of Council
Directive 96/61/EC
-  Direttiva  90/313/CE  del  7 giugno1990 concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia ambientale.
-  Decreto  Legislativo  24  febbraio 1997, n. 39, recante attuazione
della  direttiva  90/313/CE,  concernente la liberta' di accesso alle
informazioni in materia ambientale.
-   Direttiva   88/609/CEE   del  24  novembre  1988  concernente  la
limitazione  delle  emissioni  nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione.
-  Convention on Long-range Trasboundary Air Pollution (CLRTAP), 1979
Geneva.
-  Amended Proposal for a Decision of the European Parliament and the
Council  establishing the list of priority substances in the field of
water policy, Brussel 16.01.2001 COC (2001) 17 final 2000/035 COD.
-  Criteri  per  la  standardizzazione  dei dati conoscitivi e per la
trasmissione delle informazioni richieste ai fini dell'attuazione del
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
1.5 GLOSSARIO
-   Complesso   IPPC:  Struttura  industriale  o  piu'  genericamente
produttiva  costituita  da  uno o piu' impianti nello stesso sito, in
cui  lo  stesso  operatore svolge una o piu' delle attivita' elencate
nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
-  Emissione: Scarico diretto di un inquinante nell'aria o nell'acqua
e  scarico  indiretto,  previo trasferimento tramite fognatura, ad un
impianto di depurazione esterno al sito.
-  Impianto:  Unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita'  elencate  nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto
1999,  n.  372,  e  qualsiasi  altra  attivita' accessoria, che siano
tecnicamente  connesse  con  le attivita' svolte nel luogo suddetto e
possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
-   NACE:   (National   Classification  of  Economic  Activities)  La
nomenclatura  NACE  e'  la  classificazione  standard  europea  delle
attivita' economiche.
-  NOSE-P: (Nomenclature Of Sources of Emission) La nomenclatura NOSE
o  NOSE-P  e'  la  classificazione  standard  europea  delle fonti di
emissione.  Manual:  NOSE  Nomenclature for sources of emissions, 8D,
Luxembourg 25 May 1998, Eurostat.
- Sito: Ubicazione geografica del complesso.
     ---->  Vedere Allegati da pag. 35 a pag. 64 del S.O.  <----