Art. 4.
                        Capo del Dipartimento

  1.  Il  Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21  e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed
il  funzionamento  del  dipartimento e risponde della sua attivita' e
dei  risultati  raggiunti,  in  relazione  agli obiettivi fissati dal
Ministro.
  2.  Il  Capo del dipartimento si avvale di una propria struttura di
segreteria.
  3.  Il  Capo  del  Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato
generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e
di coordinamento con il segretariato generale.
  4.  Con  provvedimento del capo del Dipartimento viene disciplinata
l'eventuale   articolazione   dei   servizi   in   unita'  operative,
nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto.
  5.  Le  funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del
capo  del dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo,
dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In
mancanza  di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente
con  maggiore  anzianita'  nella  qualifica  in  servizio  presso  il
dipartimento.