Art. 4. Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro. 2. Il Capo del dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria. 3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale. 4. Con provvedimento del capo del Dipartimento viene disciplinata l'eventuale articolazione dei servizi in unita' operative, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto. 5. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del capo del dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il dipartimento.