(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

Modificazioni   al  decreto  commissariale  2  marzo  1992,  n.  102,
concernente   l'ordinamento   dell'Istituto,  ai  sensi  dei  decreti
                 legislativi n. 19/999 e n. 381/1999

                               Art. 1.
             Natura, attivita' e finalita' dell'Istituto

    1.  L'Istituto  elettrotecnico  nazionale  "Galileo  Ferraris"  -
(IEN),   ente   pubblico   nazionale   di  ricerca  a  carattere  non
strumentale,  ha  piena  capacita'  di diritto pubblico e privato nel
rispetto  delle  sue  finalita'  istituzionali  e  con  esclusione di
qualsiasi scopo di lucro.
    2.  Attivita'  e  finalita'  dell'IEN  sono  indicate  nel  regio
decreto-legge  4 ottobre  1934,  n.  1691,  convertito nella legge 11
aprile 1935, n. 762, e nella legge 25 luglio 1956, n. 925.
    3.  L'IEN,  inoltre, svolge, ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n.  273,  le funzioni di istituto metrologico primario per i campioni
riguardanti  le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le
unita'   di  misura  impiegate  nel  campo  dell'elettricita',  della
fotometria, dell'optometria e dell'acustica.
    4.   In  conformita'  all'art.  10  del  decreto  legislativo  29
settembre  1999,  n. 381, l'IEN svolge le funzioni di cui all'art. 2,
comma  1,  lettere c), e), g) e h) del decreto legislativo 30 gennaio
1999, n. 19.

                               Art. 2.
                              Autonomia

    1. L'IEN:
      a) ha  autonomia  scientifica  nel  quadro della programmazione
nazionale in coerenza con le sue funzioni istituzionali;
      b) ha   autonomia  organizzativa  e  puo'  istituire  strutture
scientifiche,   amministrative   e   di   servizio,   anche   con  la
partecipazione di universita' e di enti pubblici e privati;
      c) ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che si
esercita  nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, della
legge 9 maggio 1989, n. 168.

br;
                               Art. 3.
              Modalita' di espletamento delle funzioni

    1.  L'IEN  opera  sulla  base  di  un  proprio piano triennale di
attivita',  aggiornabile  annualmente,  che  stabilisce gli indirizzi
generali,  determina  obiettivi,  priorita'  e  risorse  per l'intero
periodo, in coerenza sia con il Programma nazionale per la ricerca di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sia con
i  programmi  di  ricerca  dell'Unione  europea.  Il piano comprende,
altresi',  la  programmazione  triennale del fabbisogno di personale,
con   l'indicazione  delle  assunzioni  da  compiere  per  i  settori
scientifico-disciplinari individuati ai sensi del decreto legislativo
29  settembre  1999,  n.  381,  nonche' della cadenza temporale delle
relative  procedure  selettive.  Il piano e gli aggiornamenti annuali
sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.  Per  quanto  riguarda  le modalita' procedurali, valgono le
disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 19/1999.
    2. Le risorse per l'esecuzione delle attivita' sono costituite:
      a) dal  contributo  a carico del Fondo ordinario per gli enti e
le  istituzioni  di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR) di cui all'art. 7 del decreto
legislativo  n.  204/1998,  determinato  sulla  base  delle attivita'
previste dal piano di cui al comma 1, ove approvato;
      b) da  eventuali contributi per singoli progetti o interventi a
carico  del  Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1 del decreto
legislativo n. 204/1998;
      c) da   assegnazioni   e   contributi  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di
programma;
      d) da  eventuali  contributi  dell'Unione  europea  o  di altri
organismi   internazionali   per  la  partecipazione  a  programmi  e
progetti;
      e) da ogni altra eventuale entrata.

                               Art. 4.
                             O r g a n i

    Sono organi dell'IEN:
      a) il presidente;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il consiglio scientifico;
      d) il collegio dei revisori dei conti.

                               Art. 5.
                         Presidente: nomina

    1.  Il  presidente  e'  nominato  con  decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri,   sentite   le  Commissioni  parlamentari
competenti,  nel  rispetto  delle  procedure previste dall'art. 6 del
decreto  legislativo n. 204/1998 ed e' scelto tra persone in possesso
di alta qualificazione scientifica nei campi di attivita' dell'IEN.
    2.  Il  presidente  resta  in  carica  quattro anni e puo' essere
confermato una sola volta.
    3.  La  carica  di  presidente  e'  incompatibile con le funzioni
previste  dall'art.  7  della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14.  Il
Presidente  decade  dalla carica qualora, entro sessanta giorni dalla
comunicazione   della   nomina,   non   sia   cessata  la  situazione
d'incompatibilita'.

                               Art. 6.
                        Presidente: funzioni

    1. Il Presidente:
      a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
      b) convoca  e  presiede  il  consiglio  di amministrazione e il
consiglio scientifico;
      c) presenta  al  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
della  ricerca,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno, una relazione
sull'attivita'  svolta  dall'Ente nell'anno precedente, approvata dal
consiglio di amministrazione;
      d) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle  norme  di  legge,  dal  presente ordinamento e dai regolamenti
d'Istituto.
    2.  Nei casi di necessita' e urgenza, il presidente puo' adottare
i  provvedimenti  di  competenza del consiglio di amministrazione, al
quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione
successiva.

                               Art. 7.
     Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

    1.  Il  consiglio  di amministrazione e' nominato con decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed e'
composto da:
      a) il presidente dell'IEN;
      b) due  rappresentanti  designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
      c) un  rappresentante  designato  dal  Ministro delle attivita'
produttive;
      d) un rappresentante designato dalla regione Piemonte;
      e) un rappresentante designato dal comune di Torino;
      f) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;
      g) un  rappresentante designato dall'Universita' degli studi di
Torino;
      h) tre  ricercatori  e/o  tecnologi  dell'Ente  eletti nel loro
ambito;
      i) due  rappresentanti  del  personale tecnico e amministrativo
dell'Ente eletti nei rispettivi ambiti.
    2.   Su  proposta  del  consiglio  di  amministrazione,  possono,
altresi',  essere  nominati  nel consiglio stesso, in numero comunque
non  superiore  a  tre,  rappresentanti  designati da enti pubblici e
privati  che  concorrano,  con un contributo annuo non inferiore a un
ammontare  fissato  dal  consiglio  medesimo,  agli oneri connessi al
funzionamento dell'Istituto.
    3.  Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei componenti
di  cui  al  comma 1, lettere h) e i), sono stabilite con regolamento
approvato dal consiglio di amministrazione.
    4.  I  membri  del  consiglio di amministrazione durano in carica
quattro  anni  e  possono essere confermati una sola volta. Le nomine
effettuate  nel  corso  del  quadriennio  hanno  validita'  fino alla
scadenza del quadriennio medesimo.
    5.  Il  consiglio  di amministrazione e' convocato tutte le volte
che  il  presidente  ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di
almeno  un  terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori dei
conti.
    6.  Le  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione sono valide
quando  sia  presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni
sono  approvate  quando  ottengano  il  voto  della  maggioranza  dei
presenti.  In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente
della riunione.
    7.  Il  consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, il
vicepresidente.   Il  vicepresidente,  oltre  a  svolgere  i  compiti
delegatigli  dal  presidente,  lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.

                               Art. 8.
             Consiglio di amministrazione: attribuzioni

    1.  Il  consiglio  di  amministrazione ha compiti d'indirizzo, di
programmazione   e   di   verifica   dell'andamento  delle  attivita'
dell'Ente,   di  deliberazione  sui  regolamenti  di  organizzazione,
funzionamento,  amministrazione,  contabilita'  e  finanza, sul piano
triennale e sui suoi aggiornamenti annuali, nonche' sui bilanci.
    2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
      a) delibera,  sentito  il  parere del consiglio scientifico, il
regolamento  concernente l'organizzazione e il funzionamento, nonche'
il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', applicando
anche  i  principi  e  criteri  direttivi di cui all'art. 7, comma 1,
lettera a), n. 5 e lettera b), del decreto legislativo n. 19/1999;
      b) delibera,  acquisito  il  parere  obbligatorio del consiglio
scientifico,  il  piano  triennale  di  attivita'  dell'Ente e i suoi
aggiornamenti  annuali di cui all'art. 3, assicurando la destinazione
delle necessarie risorse finanziarie e di personale;
      c) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni;
      d) delibera  il  conto  consuntivo,  corredato  della relazione
illustrativa  dei  risultati  conseguiti e dello stato di avanzamento
delle attivita';
      e) designa  un  revisore effettivo e uno supplente nel collegio
dei revisori dei conti;
      f)  delibera  in merito all'affidamento del servizio di cassa e
sull'assunzione  di  mutui,  nei  limiti  stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti;
      g) delibera in merito alle assunzioni di personale nel rispetto
delle norme vigenti e del presente ordinamento;
      h) delibera  in merito ai bandi di borse di studio e di ricerca
e,  sentito  il  parere  del  consiglio  scientifico,  in merito allo
svolgimento,  presso  l'IEN,  di  attivita'  di  ricerca  da parte di
ricercatori  di altre istituzioni o di "visiting professors" italiani
e stranieri;
      i) delibera,  sentito  il  parere del consiglio scientifico, in
merito   allo   svolgimento,   presso  l'IEN,  di  attivita'  per  il
conseguimento del dottorato di ricerca;
      l) delibera  su ogni altro argomento d'interesse dell'Ente che,
dalle leggi e dai regolamenti, non sia demandato ad altri organi.
    3.  Le  delibere del consiglio di amministrazione, a eccezione di
quelle  relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti
annuali,  nonche'  di  quelle  di  adozione dei regolamenti di cui al
comma 2, lettera a), sono immediatamente esecutive.
    4.  I  bilanci  preventivi,  i conti consuntivi, le relazioni del
collegio   dei   revisori   dei   conti   e   una  relazione  annuale
sull'attivita'   svolta   sono   inviati   al   MIUR,   al  Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' al Dipartimento della funzione
pubblica.

                               Art. 9.
                 Consiglio scientifico: composizione

    1.   Il   consiglio  scientifico  e'  nominato  con  decreto  del
presidente ed e' composto da:
      a) il presidente dell'IEN, che lo presiede;
      b) quattro  ricercatori  e/o  tecnologi  eletti  dal  personale
scientifico  dell'Ente  secondo  procedure  elettorali  stabilite con
regolamento approvato dal consiglio di amministrazione;
      c) quattro   membri,   anche  stranieri,  esperti  nei  settori
scientifici  di  competenza  dell'IEN; due di essi sono designati dal
Consiglio  scientifico  nazionale - CSN, area scienze tecnologiche, a
cui   afferisce   l'IEN,  e  due  sono  designati  dal  consiglio  di
amministrazione.
    2.  I  membri  del consiglio scientifico durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta.

                              Art. 10.
                 Consiglio scientifico: attribuzioni

    1.   Il  consiglio  scientifico  svolge  funzioni  di  consulenza
scientifica  per quanto concerne la programmazione e l'organizzazione
delle attivita'.
    2. In particolare, il consiglio scientifico:
      a) esprime  parere  obbligatorio sul piano triennale e sui suoi
aggiornamenti annuali di cui al precedente art. 3;
      b) formula   proposte   e   raccomandazioni   al  consiglio  di
amministrazione  in  merito a ogni argomento di carattere scientifico
relativo   all'organizzazione  e  al  funzionamento  delle  strutture
dell'Ente;
      c) esprime  parere  sulla  relazione annuale di cui all'art. 6,
comma 1, lettera c);
      d) esprime  parere  sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 2,
lettera a);
      e) esprime  parere  sugli  argomenti  di  carattere scientifico
relativi  all'attivita'  dell'Ente  sottopostigli  dal  consiglio  di
amministrazione o dal presidente.
    3.  I  pareri  di  cui  alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2
devono  essere  espressi  entro  trenta giorni dalla data nella quale
sono stati richiesti.
    4.  Il consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti,
puo'  sentire  ricercatori  o  equiparati dell'Ente ed esperti, anche
stranieri, operanti nei campi d'interesse dell'IEN.
    5.   Il  consiglio  scientifico  elegge,  nel  proprio  seno,  un
vicepresidente.

                              Art. 11.
      Collegio dei revisori dei conti: composizione e funzioni

    1.  Il  collegio  dei revisori dei conti, costituito nel rispetto
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 286, e'
nominato con decreto del presidente ed e' composto da:
      a) un  revisore  effettivo scelto tra i dirigenti del Ministero
dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente;
      b) un revisore effettivo scelto tra i dirigenti del MIUR;
      c) un   revisore   effettivo   designato   dal   consiglio   di
amministrazione dell'IEN.
    Per  ogni  membro  effettivo  e'  nominato  un  supplente  che lo
sostituisce in caso d'assenza o impedimento.
    2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti  di  gestione;  accerta  la  regolare  tenuta  dei libri e delle
scritture  contabili  e  l'osservanza  delle  disposizioni  di legge;
esamina  il  bilancio  di  previsione, le variazioni al bilancio e il
conto  consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche
di cassa.
    3.  I  revisori  dei  conti  esercitano  il  loro  mandato  anche
individualmente   e   assistono   alle   riunioni  del  consiglio  di
amministrazione.
    4.  I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

                              Art. 12.
                Direttore generale: nomina, funzioni

    1.  Il direttore generale e' nominato con decreto del presidente,
previa  deliberazione  del consiglio di amministrazione, ed e' scelto
sulla  base  di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Con la
stessa   modalita'   e'   disposta   la   revoca   o  la  sospensione
dell'incarico.  Il direttore generale sovrintende alla gestione ed e'
responsabile  dell'attuazione  delle  deliberazioni  del consiglio di
amministrazione.
    2.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto   a   tempo   determinato  della  durata  di  cinque  anni,
rinnovabile  una  sola  volta. Il direttore generale che provenga dai
ruoli  dell'Ente e' collocato fuori ruolo per la durata del contratto
e,  alla  scadenza,  gli  e' riconosciuto il reinquadramento anche in
soprannumero,   nella  posizione  comunque  corrispondente  a  quella
posseduta al momento della nomina.
    3.  Il  trattamento economico del direttore generale e' stabilito
dal   consiglio  di  amministrazione  nel  rispetto  della  normativa
vigente.
    4. Il direttore generale:
      a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con
voto consultivo e con facolta' di iniziativa e proposta, redigendo il
verbale di seduta che sottoscrive con il presidente;
      b) partecipa,   con  funzione  consultiva,  alle  riunioni  del
consiglio scientifico;
      c) e'  responsabile  dell'attuazione  delle  deliberazioni  del
consiglio di amministrazione;
      d) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Ente
che  gli  sia  espressamente attribuito da disposizione di legge o di
regolamento.

                              Art. 13.
                       Comitato di valutazione

    1. L'Istituto, secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato
d'indirizzo  per  la valutazione della ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo  n.  204/1998,  costituisce un apposito comitato
incaricato  della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici
dell'attivita'  complessiva  dell'Ente,  con procedure trasparenti ed
esiti   pubblici,   ferma   restando  la  valutazione  dell'attivita'
amministrativa,  ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.

                              Art. 14.
                          P e r s o n a l e

    1.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti dell'IEN e' regolato ai
sensi  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/1993 e
successive  modificazioni  e  integrazioni.  All'Ente  si  applicano,
inoltre,  le  disposizioni  di  cui agli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo  n.  19/1999.  Alle selezioni pubbliche per le assunzioni
possono  partecipare,  se  in possesso dei requisiti richiesti, anche
cittadini stranieri.

                              Art. 15.
                     Revisione dell'ordinamento

    1.  Le  modifiche  del  presente  ordinamento  sono deliberate, a
maggioranza    assoluta    dei    componenti,    dal   consiglio   di
amministrazione,  sentito  il  parere  del consiglio scientifico, nel
rispetto  delle  procedure  di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni.

                              Art. 16.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Il  presidente  e  gli  organi di Governo in carica alla data
d'entrata   in  vigore  del  decreto  di  approvazione  del  presente
ordinamento vi restano fino alla scadenza del mandato.
    2.  Nelle  more  della  costituzione  del  CSN,  i due membri del
consiglio  scientifico  da designarsi da parte del CSN stesso saranno
designati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca.

                              Art. 17.
                        Abrogazione di norme

    1.  Con  l'entrata  in vigore del presente ordinamento cessano di
avere efficacia le norme contrastanti o incompatibili con esso.