Art. 6. Modalita' di erogazione 1. Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalita': il 50% dell'importo concedibile e' erogato, a titolo di anticipo, entro trenta giorni dall'approvazione della domanda; il restante 50% e' erogato, a consuntivo, dietro presentazione della rendicontazione di spesa ed in base all'ordine di arrivo della documentazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.