Art. 6.
                       Modalita' di erogazione

  1. Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalita':
    il 50% dell'importo concedibile e' erogato, a titolo di anticipo,
entro trenta giorni dall'approvazione della domanda;
    il  restante  50%  e' erogato, a consuntivo, dietro presentazione
della  rendicontazione di spesa ed in base all'ordine di arrivo della
documentazione,  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
stessa.