Art. 7.
                       Documentazione di spesa

  1.  La  documentazione  di  spesa,  a consuntivo, deve pervenire al
Ministero  delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale per la
promozione  degli scambi - Div. VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma,
entro  e  non  oltre il 30 settembre 2002, e deve contenere fotocopia
delle  fatture  quietanzate  relative  all'affitto e all'allestimento
dell'area   espositiva,  nonche'  delle  spese  di  promozione  e  di
pubblicita'.
  2.  Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche
di carattere documentale.