Art. 7. Documentazione di spesa 1. La documentazione di spesa, a consuntivo, deve pervenire al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2002, e deve contenere fotocopia delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, nonche' delle spese di promozione e di pubblicita'. 2. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale.